IL DIRITTO DI PRELAZIONE QUANDO E’ DOVUTO?


SI CONTINUA A CHIEDERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ANCHE QUANDO NON E’ DOVUTO E IN QUESTO ERRORE INCAPPANO GLI UFFICI, IN QUESTO CASO IL COMUNE DI CAGLIARI E ANCHE MOLTI NOTAI.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO SOLO SE LA LEGGE CON CUI TI VIENE VENDUTO L’ALLOGGIO LO RICHIEDA E TALE DIRITTO DEVE ESSERE SCRITTO ESPLICITAMENTE NEL ROGITO O IN ALTERNATIVA CHE VI SIA SCRITTO IL RIFERIMENTO ALLA LEGGE E ALL’ARTICOLO DI TALE LEGGE.

SE TUTTO CIO’ NON RISULTA NEL ROGITO IL CITTADINO NON DEVE PAGARE NULLA.

PURTROPPO MOLTI MORALISTI IN DETERMINATI IUFFICI APPLICANO TALE PRINCIPIO PER SEMPLICE DEDUZIONE MORALISTICA, MA NON GIURIDICA INTASCANDO COSI SOLDI A LORO NON DOVUTI. QUESTO è SOLO UN ABUSO DI POTERE CHE VA COMBATTUTO.

 

Da: Pala, Maria [mailto:maria.pala@comune.cagliari.it]
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 14:49
A: Annamaria Addante
Cc: patrimonio; Farris, Roberta
Oggetto: R: Addante x informazioni

Gent.ma Sig.ra Addante,

in riferimento alla Sua mail del 07/02/2020, si comunica quanto segue.

Il diritto di prelazione sulla rivendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dall’art. 28, comma 9 della L. 513/1977 che sancisce la regola per cui “l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora siano trascorsi 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Lo scopo di tale norma è evidentemente quello di evitare speculazioni da parte dell’assegnatario/proprietario sulla differenza tra il prezzo originario di acquisto, calmierato, e quello di rivendita, di mercato.

L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Il fatto che tali norme non siano inserite nell’originario atto d’acquisto non ne esclude la loro applicazione ed obbligatorietà con eventuale nullità di pattuizioni stipulate in violazione delle stesse.

Cordiali saluti.

Maria Pala

Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza

Ufficio Patrimonio

Comune di Cagliari Tel. 070.6777501

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Da: Annamaria Addante <am.addante@tin.it>
Inviato: venerdì 7 febbraio 2020 21:47
A: patrimonio <patrimonio@comune.cagliari.it>
Oggetto: Addante x informazioni

Gentile Ing. Roberta Ferris,

le chiedo  cortesemente di sapere per conto del sig. Roberto MARCIA, figlio  della sig.ra CASU Gesuina deceduta a novembre 2014,il quale figlio ha ricevuto in eredità dalla madre tale alloggio situato in via BRIANZA 8/4 acquistato dalla stessa il 30 giugno 1983.

Purtroppo il sig. M**** R**** ha necessità di  vendere tale alloggio e vorremmo sapere in base a quale legge o quale norma il sig. Marcello LODDO impiegato di codesto ufficio, gli chiede di estinguere il diritto di prelazione.

La sottoscritta avendo esaminato il Rogito di acquisto e anche la delibera  che ha sancito tale acquisto, riteniamo che il sig. M**** R***** non debba pagare nessun diritto di prelazione, in quanto tale diritto non è citato, né nel ROGITO e neanche nella DELIBERA n.410 del 4/3/1982, pertanto chiediamo di capire a che titolo il sig. Marcello LODDO insiste a dire che deve pagare il diritto di prelazione, senza dare spiegazioni al mio cliente.

Inoltre tali alloggi sono stati costruiti con i finanziamenti della CARIPLO che furono assegnati con promessa di riscatto con deliberazione G.M.N.3182 del 5/8/1970 a una serie di cittadini tra cui la sig.ra C**** G******.

Inoltre ci risulta che le uniche leggi in merito a edilizia popolare che prevedono il diritto di prelazione era la legge 513 del 1977, la quale prevedeva un diritto di prelazione facoltativo in quanto dava  tempo 60 giorni all’Ente per riacquistare l’alloggio allo stesso prezzo a cui era stato venduto piu’ l’aumento ISTAT per ogni anno dall’acquisto, norma  incostituzionale, tant’è vero che la  legge 560 del 1993 ha modificato l’art.28 della legge 513  applicando il pagamento del diritto di prelazione calcolando il 10 per cento della rendita catastale moltiplicato per cento(comma 25 della legge 560/93).

Pertanto, restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta in merito.

Cordiali saluti

Annamaria Addante

(Presidente Associazione inquilini e proprietari ERP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 pensieri su “IL DIRITTO DI PRELAZIONE QUANDO E’ DOVUTO?

  1. Naomy

    Difficile veramente difficile contrastare gli abusi ehe si avvalgono anche solo di ragionamenti moralistici e che mascherano la volontà estorsiva dell ente comunale. Lei vedo che è l unica che senza timore cerca di trovare la giusta causa del tutto e impedire l abuso. Spero abbia gli strumenti giuridici per provare l illeccito e rendere tanta sua trasparenza esempio e modello per tutti. Sia sempre forte come lo è oggi ed era anche in passato senza timori e preoccupata per il bene dei cittadini italiani.

  2. laura nardi

    Buongiorno Annamaria, una mia amica che abita zona Fidene mi ha detto che stanno arrivando le lettere per la vendita delle case ex ater. Io non sapevo nulla che anche quelle zone fossero tra i piani di vendita approvati.
    Tu sai se le case ex Ater di Serpentara I verranno messe in vendita? Io spero di no.
    Grazie mille

  3. addante Autore articolo

    La ringrazio molto delle sue belle parole e stia tranquilla io non demordo mai, purtroppo questo Paese sta andando in rovina e Roma in particolare per non parlare dello schifo della gestione delle case popolari.
    Tranquilla finchè ne avrò la forza lotterò sempre, un caro saluto .

  4. addante Autore articolo

    stanno arrivando che vuol dire ? chi l’ha ricevuta che via è? perché detta cosi zona fidene non mi dice nulla

  5. Gerardo

    Gentile dott.ssa,
    ho riscattato casa nel dicembre del 1968 con la legge art. 29 del 14/02/1963 n. 60. le chiedo se è prevista la prelazione da parte dell’ater e di conseguenza se devo pagare qualcosa per l’estinzione della stessa? Grazie mille Gerardo

  6. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO PERCHE’ NEL SUO ROGITO NON E’ SCRITTO NULLA C’E’ SCRITTO SOLO CHE SE NON SBAGLIO PER 154 ANNI NON POTEVA VENDERLA.
    LE LEGGI CHE PREVEDONO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LE LEGGI 513/77 – 560/93 E LA LEGGE REGIONALE LAZIO 42/91

  7. Mariarosaria Visconti

    Salve, mi occorrerebbe sapere se il diritto di prelazione su una casa acquistata ai sensi del
    D.P.R. 17.1.1959 n.2, della legge 27.4.1962 n.231, della legge 8.8.1977 n.513,
    modificata dalla legge 5.8.1978 n.457 si applica anche in caso di vendita di una quota tra eredi legittimi .
    Grazie

  8. emilio

    Buona sera dottoressa, la prego voler dare parere alla seguente richiesta: Con atto stipulato con l’ente Iacp, (legge 1977/513) siamo in 8 fra fratelli/sorelle proprietari di 1/8 di detta casa; ora abbiamo deciso di vendere a titolo oneroso le quote in favore di uno di noi, si chiede: Può l’istituto Iacp rifiutando la prelazione, chiedere il 10% sul valore catastale, atteso che l’acquirente è comproprietario?
    Grazie e distinti saluti

  9. addante Autore articolo

    Purtroppo il diritto di prelazione per poter vendere le quote deve essere comunque estinto

  10. Gratis Casa

    Non capisco, perchè va comunque estinto? L’utente sopra ha specificato che l’IACP ha manifestato la volontà di non esercitare il diritto di prelazione, questo è valido solo per la prima compravendita, quindi si estingue automaticamente dopo questa compravendita, secondo me non c’è niente da pagare. E’ possibile che dopo 30 anni ancora non sia chiara questa norma sul diritto di prelazione ed i comuni continuino ad incassare somme indebite? Faccio un esempio di alcuni comuni in cui il prezzo a cui attualmente è possibile rivendere un immobile acquistato dieci anni fa è pari o addirittura inferiore al prezzo di riscatto… Ugualmente alcuni comuni richiedono il pagamento per l’estinzione del diritto di prelazione, addirittura anche se nell’atto è scritto che la compravendita è regolata dalla L. 560/93.

    Io chiedo al comune se vuole esercitare il diritto di prelazione e pagare quindi il prezzo di riscatto rivalutato (L. 577), ma se il comune non vuole esercitarlo e non risponde entro 60gg o risponde esplicitamente di non volerlo esercitare, perchè devo pagare il 10% del valore catastale più IVA per estinguere un diritto che con la compravendita il Comune non avrà più?

  11. addante Autore articolo

    L’IGNORANZA E’ UNA BRUTTA BESTIA SE SI LEGGESSERO BENE LE LEGGI COMPRENDENDOLE SI EVITEREBBE DI SCRIVERE FESSERIE

    LA LEGGE 513 DEL 1977 E’ STATA MODIFICATA DALLA LEGGE 560/93 SE LEI SI FOSSE LETTO CON ATTENZIONE IL COMMA 25 DELLA LEGGE 560 AVREBBE CAPITO CHE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI DEVE PAGARE!

    MA SE LEI AVESSE LETTO LA MIA RISPOSTA CHE LE RIPORTO SPERANDO CHE CAPISCA SI SAREBBE EVITATO DI FARE QUESTA PESSIMA FIGURA:

    SI CONTINUA A CHIEDERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ANCHE QUANDO NON E’ DOVUTO E IN QUESTO ERRORE INCAPPANO GLI UFFICI, IN QUESTO CASO IL COMUNE DI CAGLIARI E ANCHE MOLTI NOTAI.

    IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO SOLO SE LA LEGGE CON CUI TI VIENE VENDUTO L’ALLOGGIO LO RICHIEDA E TALE DIRITTO DEVE ESSERE SCRITTO ESPLICITAMENTE NEL ROGITO O IN ALTERNATIVA CHE VI SIA SCRITTO IL RIFERIMENTO ALLA LEGGE E ALL’ARTICOLO DI TALE LEGGE.

    SE TUTTO CIO’ NON RISULTA NEL ROGITO IL CITTADINO NON DEVE PAGARE NULLA.

    PURTROPPO MOLTI MORALISTI IN DETERMINATI IUFFICI APPLICANO TALE PRINCIPIO PER SEMPLICE DEDUZIONE MORALISTICA, MA NON GIURIDICA INTASCANDO COSI SOLDI A LORO NON DOVUTI. QUESTO è SOLO UN ABUSO DI POTERE CHE VA COMBATTUTO.

  12. Gratis casa

    Visto che risponde così credo che la brutta figura la stia facendo proprio lei.

    25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione
    del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali

    L’art 25 dice chiaramente che il diritto di prelazione può essere estinto pagando ma se non si avesse convenienza ad estinguerlo, come nell’esempio appena fatto, in cui il prezzo di vendita sarebbe addirittura inferiore all’eventuale prezzo pagato dal comune, nulla sarebbe dovuto.

    Si tratta di un diritto che si estingue con la prima compravendita. Se io vendo a 100 ma il comune può acquistare a 30 ho convenienza a pagare l’estinzione del diritto ma se vendo a 30…

    Ed ho chiaramente premesso che stiamo parlando del caso in cui esista il diritto di prelazione e questo possa essere estinto, altrimenti non sarebbe questa la fattispecie.

    Quando da dell’ignorante a qualcuno è preferibile leggere bene prima cosa c’è scritto e capire di cosa si sta parlando

  13. addante Autore articolo

    lei si impari a scrivere in corretto italiano e l’art.25 non dice affatto le fesserie che lei scrive se lo legga bene,sempre se riesce a capirlo!

    25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28
    della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si
    estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione
    del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10
    per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

    lei inevece ha scritto una corbelleria:L’art 25 dice chiaramente che il diritto di prelazione può essere estinto pagando ma se non si avesse convenienza ad estinguerlo, come nell’esempio appena fatto, in cui il prezzo di vendita sarebbe addirittura inferiore all’eventuale prezzo pagato dal comune, nulla sarebbe dovuto.MA STA CAZZATA DOVE L’HA LETTA?
    IO LE LEGGI LE CONOSCO E LE CAPISCO, LEI INVECE NON LE CONOSCE E NON LE CAPISCE!!!

  14. Gratis casa

    È davvero patetica. Insulta la gente senza avere il dubbio di sbagliare qualcosa.

    Non ho mai scritto che l’articolo 25 dice che si può non pagare, ma con un’attenta lettura avrebbe capito che ho scritto che l’articolo 25 prevede la possibilità di estinguere il diritto di prelazione previo pagamento, ma questa è un’alternativa.

    L’acquirente potrebbe anche non utilizzare l’art 25 se ne avesse maggior convenienza (e qui la seconda parte del mio discorso), chiedendo all’ente se avesse o meno intenzione utilizzare il relativo diritto, senza quindi dover pagare niente.

    D’altronde era già scritto nella mail del comune di Cagliari “L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.”

    Leggasi sottolineato in alternativa alla procedura ordinaria che prevede la semplice comunicazione dell’intenzione di vendere ed attesa della risposta del comune entro 30 giorni…

    Visto che non so parlare italiano, cerchi su Google il significato della parola “alternativa”.

  15. addante Autore articolo

    ma lei caro signore ha molta confusione mentale perchè la modifica dell’art.28 della legge 513/77 ha annullato la possibilità da parte dell’ente di esercitare tale diritto perchè era incostituzionale per questo è stata modificata la legge. Ma capisco che per lei sono cose complicate da capire e inoltre scrive delle cose inesistenti come questa :L’acquirente potrebbe anche non utilizzare l’art 25 se ne avesse maggior convenienza (e qui la seconda parte del mio discorso), chiedendo all’ente se avesse o meno intenzione utilizzare il relativo diritto, senza quindi dover pagare niente.MA DOVE LO HA LETTO? LEI SI INVENTA LE COSE E POI DICE A ME CHE SONO PATETICA? MA SI VERGOGNI!

  16. addante Autore articolo

    MA QUELLA DICITURA E’ STATA ANNULLATA DALLA LEGGE 560/93 LEI STA FUORI DI TESTA!!!

  17. Giuseppe Casimiro Di Fabio

    Chiedo, per cortesia alla sigora Addante avv. Annamaria se il diritto di prelazione vuol dire: acquistare il bene al prezzo riportato sul rogito notarile? Ricordo: chi vendeva un terreno agricolo, doveva infomare i confinanti o gli aventi diritto alla prelazione a 1/2 lettera raccomandata, riportando il prezzo concordata co l’acquirente. A quei tempi il pagamento avveniva non alla presenza del notaio e, quindi molte volte nell’atto si denunciava un prezzo molto inferiore a quello pagato, così gli aventi diritto alla prelazione si svegliano ed acquistavano il terreno ad un prezzo molto inferiore a quello pagato o al reale prezzo. Pare che questo non sia più possibile, in quanto, il pagamento avviene con mezzi rintracciabili e alla presenza del notaio, il quale annota tutti i numeri degli assegni versati in pagamento. Grazie! Distinti saluti. Di Fabio

  18. addante Autore articolo

    Secondo il codice civile, il coerede che vuole vendere a terzi la sua quota o parte di essa deve notificare la proposta di vendita, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. … 732 c.c.).
    Il diritto di prelazione secondo il codice civile la proprietà che vuole vendere la può vendere al prezzo che decide e no a quanto l’ha pagata.

  19. ANNA alfano

    Salve , potrei avere un’info? Nel mio atto di acquisto da parte dei poste italiane, viene espressamente indicata l applicazione della prelazione ai sensi dell art. 1 comma 20 legge 560 del 93. Lo iacp si ostina a chiedere dei soldi per l estinzione della prelazione, quando nell’ atto tale possibilità non è menzionata( non vi è alcun riferimento al comma 25). Ho fatto comunicazione allo iacp sulla volontà o meno di esercitare il diritto di prelazione, devo solo attendere 60 giorni ed in caso di silenzio posso tranquillamente vendere giusto ? Il mio dubbio era…qual è l art. Che prevede i 60 giorni? Si applica quello sugli eredi? È un diritto di prelazione pure e semplice, ma qual è la norma precisa che si applica?

  20. addante Autore articolo

    l’articolo da lei menzionato era l’art.28 della legge 513 del 1977 che è stato ripreso dalla legge 560/93 art.1 comma 25.
    Comunque le poste non debbono pagare nulla se cerca sul mio blog pubblicai un parere notarili del notaio CIAFFI e se lo IACP insiste si faccia dire in base a quale legge e norma lo pretendono

  21. Info

    Salve sono in procinto di comprare immobile che gli attuali proprietari avevano acquistato dalle Ferrovie.Il notaio ha richiesto il documento che attesta la rinuncia alla prelazione.Chi mi vende ha ottenuto questo documento dall’ente preposto.Adesso volevo chiedere se a distanza di qualche anno volessi rivendere questa casa non dovrò più interpellare l’ente ,giusto?

  22. Giovina Miarelli

    Buonasera Dottoressa,
    ho un rogito del 1979, “cessione di proprietà con pagamento rateale del prezzo di alloggio popolare costruito a totale carico dello stato dpr 17/01/59 n. 2 e successive modificazioni” (180 rate per 15 anni).
    Nel 1983 ha saldato anticipatamente il prezzo.
    Nell’atto non c’è nessun riferimento alla legge 513/77.
    In questo caso, visto che l’atto è successivo alla legge del 1977 e non viene menzionata,
    si deve chiedere la prelazione all’ater e pagare l’importo del 10%?
    Certa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti
    Miarelli Giovina

  23. Giovina Miarelli

    Buongiorno dottoressa, in merito alla mia richiesta a cui ha gentilmente risposto, potrebbe spiegarmi perchè non va fatta la prelazione?
    Grazie,
    Giovina Miarelli

    addanteAutore articolo
    5 Marzo 2022 alle 11:55
    NO NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE

    Giovina Miarelli
    3 Marzo 2022 alle 17:42
    Buonasera Dottoressa,
    ho un rogito del 1979, “cessione di proprietà con pagamento rateale del prezzo di alloggio popolare costruito a totale carico dello stato dpr 17/01/59 n. 2 e successive modificazioni” (180 rate per 15 anni).
    Nel 1983 ha saldato anticipatamente il prezzo.
    Nell’atto non c’è nessun riferimento alla legge 513/77.
    In questo caso, visto che l’atto è successivo alla legge del 1977 e non viene menzionata,
    si deve chiedere la prelazione all’ater e pagare l’importo del 10%?
    Certa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti
    Miarelli Giovina

  24. addante Autore articolo

    PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA ESCLUSIVAMENTE PER LA LEGGE 513 DEL 1977 LA LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991 E LA 560 DEL 1993 TUTTE LE ALTRE NON HANNO MAI PREVISTO NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE

  25. addante Autore articolo

    CARO SIGNORE QUESTA COSA DA LEI SCRITTA NON E’ VERA LA LEGGE 560/93 HA ANNULLATO TALE ARTICOLO SI DOCUMENTI MEGLIO PRIMA DI SCRIVERE BAGGIANATE.
    L’unico obbligo in capo all’acquirente è quello di comunicare allo IACP competente la volontà di vendere l’alloggio dando la possibilità di esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni. Trascorsi inutilmente i 60 giorni il diritto si estingue a costo zero e il venditore può liberamente vendere al prezzo e alle condizione che ritiene più opportune.

  26. miriam

    buongiorno avvocato addante,
    vorrei delle informazioni circa il diritto di prelazione su un’abitazione sita a cagliari. premesso che l’abitazione dell’I.A.C.P. è stata acquistata e pagata a saldo al momento della stipula dell’atto notarile ad ottobre dell’anno 1997; nell’atto notarile all’art. 3 è indicato
    ” l’unità immobiliare acquistata con il presente atto non potrà essere alienata, neppure parzialmente, nè essere modificata la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del presente contratto di acquisto.
    in caso di vendita, trascorso tale termine gli I.A.C.P. hanno diritto di prelazione ai sensi dell’art. 20 della L. 24 dicembre 1993 n. 560″.

    E’ deceduta la proprietaria e ho ereditato l’abitazione che intendo vendere.
    il mio quesito è: devo pagare il diritto di prelazione all’AREA di cagliari.
    grazie per la sua cortese disponibilità miriam

  27. addante Autore articolo

    NO ASSOLUTAMENTE NO, A MENO CHE IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA NON ABBIA FATTO UNA LEGGINA APPOSITA, PERCHE’ IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO SE SI E’ ACQUISTATO CON LA LEGGE 513/77 ART.28 O CON LA 560/93 COMMA 25 SE SUL SUO ROGITO C’E’ SCRITTO COMMA 20ASSOLUTAMENTE NO
    l’Area potrebbe esercitare il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La richiesta di una somma di denaro da parte di Area trova la sua ragione nell’art. 25 della legge 560/93: «Il diritto di prelazione (…) si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali».

  28. Maria Concetta Ferraro

    Buon pomeriggio dottoressa,
    le scrissi tempo fa ma la aggiorno perchè sono successe nel frattempo alune cose che mi stanno destabilizzando perchè non so come risolverle.
    Io e i mie due fratelli (uno nel frattempo è deceduto però non è questo il punto) abbiamo ereditato da nostro padre un appartamento che lui a sua volta aveva riscattato dall’Ente Ferrovie dello Stato, sito in Calabria. Nel rogito è citata l’art 20 della legge 560/93. Il notaio da cui ci siamo recati ci ha consigliato di inviare delle raccomandate all’Aterp (o Iacp o come diavolo si chiama) dicendoci che dovevamo attendere 60 giorni per la risposta che, a suo dire non sarebbe arrivata o tutt’al più sarebbe giunta con un diniego.
    Nulla di tutto ciò, l’ente ha risposto chiedendoci della documentazione per evidentente fissarci un prezzo di riscatto dall diritto di prelazione. So che non dovrei pagare e mi fa rabbia che il notaio mi consigli di pagare anche per eliminare ciò che poi comunque rimarrebbe in capo ai miei figli, come una spada di damocle, perchè questa “pendenza” verrebbe comunque riportata nel rogito che ci apprestiamo a fare io e gli eredi di mio fratello.
    Noi consumatori siamo spesso in balia delle leggi che qualcuno sciorina a suo uso e consumo approfittando del fatto che, in casi analoghi, non sapendo come procedere per contrastare questo abuso di potere, per stanchezza e incapacità finiamo per soccombere.
    Questo è ciò che sta avvenendo nel mio caso, ma prima di cedere definitivamente ho pensato di scriverle.
    Cosa ne pensa? C’è un modo per evitare il pagamento di questo diritto di prelazione visto che nel rogito è citato l’art 20 e non il 25 della legge 560?
    La ringrazio per l’ascolto e, in anticipo, per la cortese risposta.
    Ferraro Maria Concetta

  29. addante Autore articolo

    SE L’ALLOGGIO E’ STATO ACQUISTATO CON LA LEGGE 560/93 COMMA 20 LEI NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DIPRELAZIONE , INOLTRE SE NEL SUO ROGITO NON E’ MENZIONATOO IL DIRITTO DI PRELAZIONE MA SOLO GLI ANNI CHE DEBBONO PASSARE PRIMA DI POTER RIVENDERE TALE ALLOGGIO LEI NON DEVE PROPRIO NULLA . EVIDENTEMENTE QUESTO NOTAIO NON HA VOGLIA DI LAVORARE PERCHE’ SE SI LEGGE LA LEGGE E BENE IL ROGITO NON DEVE PAGARE NULLA
    SE VIOLE MI DA IL NOME E IL TELEFONO DEL NOTAIO CHE GLIE LO POSSO DIRE ANCH’IO

  30. PAOLO

    Buongiorno, sono erede di una casa acquistata oramai da 15 anni dal comune (CASE POPOLARI) dai miei genitori, la determinazione del presso e la vendita ed il contratto è stato fatto sulla legge 560/93 ma per l’estinzione del diritto di prelazione si fa riferimento all’art. 28 della 513/77.
    Vorrei vendere a mio figlio l’alloggio, il notaio mi dice che posso chiedere al comune se intenda nei 60gg applicare il diritto di prelazione dicendomi anche che comunque questo rimane per le vendite future.
    Anche se mi sembra strano che tale diritto sia eterno, comunque chiedo gentilmente se devo applicare l’art.28 della 513/77 posso usufruire del pagamento previsto dall’art. 1 c 25 della 560/1993 e se in tale caso tolgo DEFINITIVAMENTE il diritto di prelazione per le vendite future. Ringrazio anticipatamente

  31. addante Autore articolo

    CAMBI NOTAIO PERCHE’ SE QUELLO CHE MI DICE RISPONDE A CIO’ CHE GLI HA DETTO IL NOTAIO COSTUI E’ UN INCOMPETENTE.
    LEI DEVE VERIFICARE COSA C’E’ SCRITTO NEL ROGITO CON IL QUALE HA ACQUISTATO L’ALLOGGIO, OVVERO CON QUALE COMMA DELLA LEGGE 560/93 HA ACQUISTTO.
    IN QUANTO I COMMI PER IL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA LEGGE 560/93 SONO DUE IL COMMA 20 CHE FA RIFERIMENTO AL PURO E SEMPLICE DIRITTO DI PRELAZIONE, MENTRE IL COMMA 25 FA RIFERIMENTO ALL’ART.28 DELLA LEGGE 513/77.
    E COMUNQUE UNA VOLTA PAGATO E’ ESTINTO DEFINITIVAMENTE E NON SI DEVE PIU’ PAGARE!!!
    SAREI CURIOSA DI SPERE CHE E’ TALE NOTAIO

  32. Raffaella

    Dott.ssa Addante salve. Le chiedo un parere. Mia madre, deceduta a dicembre 2021, ha lasciato un appartamento acquistato 17 anni fa da INCIS, poi IACP, poi ATER, ai sensi della legge 42/91. Siamo 5 figli eredi e vorremmo vendere. So che dobbiamo inviare i moduli per l’estinzione del diritto di prelazione, ma con la sua esperienza l’ATER lo ha mai esercitato acquistando questi alloggi oppure di solito incassa i soldi e basta? Grazie mille.

  33. addante Autore articolo

    se volete vendere l’alloggio dovete pagare il diritto di prelazione cosi come sancito nella legge 560/93 comma 25 che ha modificato la legge 513del 1977 Per cui dovete pagare il 10% della Rendita catastale x per cento più il 22% di IVA

  34. EREDE

    BUONASERA, NEL 1993 I MIEI NONNI HANNO RISCATTATO UN IMMOBILE ATER ( EX GESCAL) , SULL’ATTO DI ASSEGNAZIONE E RISCATTO VIENE INDICATA LA LEGGE N.60 DEL 14.02.1963 , L’ATER CI COMUNICA CHE NON VA PAGATA NESSUNA IMPOSTA PER L’ESTINZIONE DELLA PRELAZIONE ; IL NOTAIO DELL’ACQUIRENTE SI … è POSSIBILE SAPERE CON CERTEZZA COME PROCEDERE?

  35. Francesca

    Salve, mio padre aveva riscattato un appartamento dello ex IACP (legge del 1977 che viene citata nel contratto). Questo appartamento in seguito alla sua morte è divenuto di proprietà di mia madre. Poco tempo fa mia madre è morta lasciando la casa a noi 5 figli.
    Noi 4 figli abbiamo intenzione di DONARE le nostre quote a favore del 5 fratello.
    L’ex IACP può comunque esercitare diritto di prelazione su questa donazione? Deve comunque essere avvisato? O siamo obbligati a pagare il 10%?

  36. addante Autore articolo

    se non avete ancora fatto la successione chiamami e ti dirò come dovete fare per donare a tuo fratello la vostra parte di eredità senza pagare nulla all’Ater tutto nella legalità cell.3394581140

  37. Francesca

    La successione è già stata fatta purtroppo…
    Io vorrei solamente capire se pur essendo una donazione vale comunque il diritto di prelazione… perché nel cc vengono escluse le donazioni proprio perché viene a mancare il titolo oneroso

  38. addante Autore articolo

    Sinceramente non riesco a capire gli italiani per la successione c’è tempo un anno, purtroppo vi siete fregati da soli perchè dovete pagare i
    l’estinzione del diritto di prelazione anche per la donazione altrimenti nessun notaio vi farà l’atto.
    sinceramente non capisco tutta questa fretta per la successione, documentatevi sempre prima di fare le cose se non le sapete!!!!

  39. Francesca

    Facendo la richiesta di estinzione della prelazione, se entro 60 giorni non dovessero esercitare il diritto (cosa secondo me parecchio sensata visto che si tratta
    di una donazione del 20% delle proprietà) a quel punto saremmo liberi giusto?

  40. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO!
    SARETE LIBERI SOLO SE LA PAGATE, PERCHE’ NESSUN NOTAIO VI FA L’ATTO SE NON AVETE LA LIBERATORIA
    L’ARTER DI ROMA SI E’ DATA UN TEMPO DI 120 GIORNI

  41. adriano

    Buongiorno, avvocato
    dal 2009 io e mia moglie siamo proprietari in diritto di superficie di un appartamento. Essendo trascorsi più di 10 anni e avendo la necessità di venderlo, ci siamo rivolti al Comune per ottenere la cessione in proprietà del terreno. Il comune ci informa che probabilmente occorre anche svincolare il diritto di prelazione all’Ater e di informarci su questo. Avendolo comprato noi con asta pubblica dal venditore ente Poste Italiane, l’atto di compravendita cita: “l’art. 1 comma 2/a della legge 20 dicembre 1993 n. 560 prevede che possono essere alienati gli alloggi di proprietà delle Poste e delle Telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell’art. 1 n. 3 delle norme approvate con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959 n. 2 …” e altri articoli citati. Più avanti lo stesso atto cita: “la parete acquirente … prende atto che l’unità immobiliare col presente atto venduta, ai sensi dell’art. 1 comma 20 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, non può essere alienata,nemmeno parzialmente, nè può essere modificata la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione dell’atto di acquisto. Per quanto riguarda il diritto di prelazione, qualora fosse riconosciuto, si rinvia alla disposizioni portate dalla citata Legge n. 560/93 e successive modificazioni.”
    Sentito l’Ater ci informa che per svincolare il diritto di prelazione occorre pagare l’importo della rendita catastale moltiplicato per 100, calcolato il 10% più IVA,… A MENO CHE l’importo pagato da noi all’Ente Poste non sia stato PREZZO DI MERCATO, e nulla sarebbe dovuto all’Ater. Cosa che stiamo cercando di appurare, visto che non riusciamo a recuperare copia del bando dove questo sia eventualmente specificato.
    Chiedo:
    – per vendere l’appartamento è dovuta la corresponsione all’Ater dell’importo (secondo i miei calcoli
    10.000 euro)?
    – abbiamo chiesto con email all’ufficio immobili residenziali delle Poste a Roma se è stato venduto a prezzo di mercato (a rigore di logica dev’essere così e ssendo l’alloggio stato venduto con offerta in busta chiusa a rialzo rispetto a quello di base d’asta). In caso affermativo abbiamo chiesto di fornirci una dichiarazione che attesti la vendita a noi a PREZZO DI MERCATO. E’ corretto e lecito quanto da noi richiesto?
    In attesa di gentile risposta porgiamo cordiali saluti

  42. addante Autore articolo

    CARO SIGNORE LEI NON DEVE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE PRIMO PERCHE’ GLI ALLOGGI VENDUTI DALLE POSTE NON SONO ALLOGGI POPOLARI,MA SONO ALLOGGI PER I PROPRI DIPENDENTI E IL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA LEGGE 560/93 IL COMMA 20 RIGUARDA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DAL CODICE CIVILE OVVERO LEI INFORMA LE POSTE A CHE PREZZO LO VUOLE VENDERE E SE A LORO INTERESSA LO POSSONO ACQUISTARE LORO.MENTRE IL COMMA 25 DELLA LEGGE 560/93 INVECE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.INOLTRE LA LEGGE DICE CHE SI APPLICA A TUTTI GLI IACP E LORO CONSORZI LE POSTE E LE FERROVIE SONO S.P.A NON SONO CONSORZI DI NESSUNO.
    SE I NOTAI STUDIASSERO A FONDO LE LEGGI IO NON PERDEREI TUTTO QUESTO TEMPO.
    POI SE LEI LO HA ACQUISTATO ALL’ASTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON ESISTE PROPRIO!
    LE LEGGI CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LA 513/77 LA 560/93COMMA 25, E LA LEGGE REGIONALE LAZIO N.42/91 TUTTE LE ALTR ASSOLUTAMENTE NO.INOLTRE SE LEI CERCA SUL MIO BLOG PUBBLICAI ANCHE UN PARERE NOTARILE PER LE CASE DELLE POSTE.

    SPERO DI ESSERLE STATA UTILE E SE VUOLE DARE UN CONTRIBUTO ALLA MIA ASSOCIAZIONE GLIE NE SAR’ GRATA, COMUNQUE SE VUOLE MI METTA IN CONTATTO CON IL SUO NOTAIO CHE GLI SPIEGO BENE LA QUESTIONE

  43. Massimo Cesario

    Gentilissima signora Addante
    Le scrivo perchè penso e spero che lei mi possa aiutare a capire.
    Non riesco infatti ad accontentarmi delle “voci” non ben dettagliate e contestualizzate.
    Mi scusi ma ritorno ancora sulla tematica della prelazione immobiliare.
    Mio padre, di recente deceduto, ha acquistato nel 2005 l’appartamento in cui viveva dall’ATER di Roma. Vendita effettuata secondo legge 560/1993 (riportata sul rogito).
    Siamo tre figli, eredi (anche mia madre è precedentemente deceduta), e abbiamo intenzione di vendere l’appartamento.
    Ho cercato chiarezza sul diritto di prelazione da rispettare verso l’ATER ma sinora ho solo dubbi.
    Pensavo di far stilare, dal potenziale acquirente, una proposta irrevocabile di acquisto ben corredata di richiamo al vincolo di prelazione verso l’ATER.
    Tale proposta vorrei quindi inviarla all’ente, magari attraveso il notaio, con richiesta specifica sull’eventuale esercizio della prelazione da parte dell’ATER.
    Nella ipotesi di rinucia da parte dell’ente (esplicita o in caso di mancata risposta nei 60 giorni), posso dar luogo alla vendita senza dovermi più preoccupare della prelazione?
    Se c’è invece ancora qualche elemento giuridico ostativo, le sono grato se può indicarmelo.
    Ho trovato a riferimento una spiegazione sul sito dell’ACER di Ferrara (mi sembra l’equivalente dell’ATER a Roma) che sembra corroborare questa ipotesi: https://www.acerferrara.it/p/38/divieto-di-alienazione-e-prelazione.html
    “il richiedente dovrà allegare alla propria richiesta copia del preliminare di vendita, oppure della proposta irrevocabile di acquisto (in essi deve farsi riferimento alla prelazione dell’ACER come clausola risolutiva espressa degli obblighi dagli stessi derivanti)”
    “Se l’esito dell’istruttoria è negativo, cioè se ACER non intende esercitare il diritto di prelazione, lo comunicherà mediante apposita nota al richiedente, che potrà alienare liberamente l’immobile al promittente acquirente.”
    La ringrazio per le spiegazioni.

  44. addante Autore articolo

    INNANZITUTTO OGNI REGIONE FA A SE PER CUI NON POSSIAMO FARE RIFERIMENTO AD ALTRE REGIONI, MA IN QUESTO CASO C’E’ LA LEGGE NAZIONALE CHE VALE PER TUTTI.
    QUINDI SE LEI HA ACQUISTATO UN ALLOGGIO CON LA LEGGE 560/93 ARTICOLO 1 COMMA 2O, LA PRESCRIZIONE LI INDICATA E’ QUELLA DEL CODICE CIVILE, OVVERO LEI COMUNICA ALL’ATER A CHE PREZZO LO VENDE E CHIEDE SE L’ATER E’ INTENZIONATA AD ACQUISTARLO.
    E DATO CHE LEI HA ACQUISTATO NEL 2005 QUALSIASI MODIFICA ABBIA FATTO LA REGIONE LAZIO A LEI NON SI APPLICA, IN QUANTO LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE, SE POI L’ATER GLI CHIEDE LO STESSO DI PAGARE MI COMUNICHI IMMEDIATAMENTE LA NOTA PERCHE’ TEMO CHE INTERPRETINO MALE

  45. nazarena

    Buona sera,
    nel 2001 io e mio marito abbiamo acquistato una casa dalle Poste in provincia di Torino,con l’art. 1 comma leggge 560/93, nel 2011 ho venduto a mio marito la mia parte. In quell’occasione, lo abbiamo saputo adesso, il notaio ha scritto all’ATc di Torino per il diritto di prelazione ed ATC ha risposto volendo il pagamento. il notaio non ci ha detto niente e non lo ha scritto sull’atto, nega di aver fatto richiesta all’ATCnonostante all’atc ci sia questa richiesta. Successivamente nel 2015 mio marito ha venduto questa casa ed il notaio scelto dall’acquirente non ha fatto menzione a nessun tipo di prelazione. Questo acquirente adesso ha deciso di vendere ma il notaio gli chiede di estinguere la prelazione sennò non gli fa l’atto. In seguito si dovrebbe rifare su mio marito. abbiamo provato a parlare con il notaio che ha ” minacciato” di farci annullare l’atto con cui abbiamo venduto nel 2015. Cosa possiamo fare?

  46. Arcangela Bizzarro

    L acer campania mi chiede il pagamento del diritto di prelazione pari al 20% +13%+ iva 22%. Ho acquistato con legge 560 ma la regione Campania ha fatto una legge dove riporta queste percentuali nel 2008. Il notaio se non ho l estinzione non mi fa l atto seppure la legge dice trascorsi 90 ggse l acer non risponde è libero. Cone posso fare? O per lo meno volendo pagare l estinzione è possibile un aliwuora e altro superiore all aliquota della legge 560? Inoltre nel rogitonpn dovevano riportare anche questa legge regionale? È segnata solo 560. Attendo Vs grazie

  47. addante Autore articolo

    ma tu l’alloggio in che data l’hai acquistato prima o dopo la modifica della legge?
    Se prima devi dire al notaio che lo dovrebbe sapere che le leggi non sono retroattive
    La legge 560 con cui hai acquistato con quale comma il 20 o il 25?

  48. Ginesia

    Gentile dottoressa,
    perdoni se la domanda potrà sembrarle magari sciocca… ma per chi ignora tutto sembra difficile.

    sul contratto di riscatto della casa popolare di mia nonna
    leggo quanto segue:
    1) “Il presente atto è stipulato secondo legge 560/93”
    2) “Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell’art.1, comma 22 della legge 560/93”
    3) “decorsi i 10 anni di inalienabilità il proprietario che intende vendere deve dare comunicazione all’istituto che potrà esercitare la prelazione entro 120gg ……. ogni pattuizione stipulata in violazione alle disposizioni è nulla”

    pur non essendoci riferimenti ESPLICITI al comma 25
    siamo tenuti a pagare la prelazione
    oppure c’è la possibilità che dopo 120 gg di silenzio da parte dell’istituto
    o di loro risposta negativa all’esserne interessati…
    possiamo procedere alla vendita SENZA corrispondere alcuna cifra?

  49. addante Autore articolo

    Lei innanzi tutto mi deve dire in che Regione vive perchè da quello che lei mi ha scritto non dovrebbe pagare nulla se sull’atto è scritto in quel modo,ma però bisogna accertare se la sua regione grazie alla modifica del titolo 5 che fece D’Alema le Regioni possono benissimo modificare le leggi nazionali e fare come gli pare,mi faccia sapere in che regione sta

  50. Ginesia

    Abbiamo chiesto parere al notaio e in comune ci hanno tutti liquidato in pochi minuti senza neanche leggere l’atto, con un lapidario DOVETE PAGARE…

    per questo ci terremmo alla sua opinione

  51. addante Autore articolo

    L’abruzzo vi ha fatto sto bello scherzetto:ART. 4

    Limiti al trasferimento di proprietà

    1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.

    2. In caso di vendita gli enti proprietari hanno diritto di prelazione.

    3. Il diritto di prelazione si estingue con il versamento all’ente cedente, da parte dell’acquirente dell’alloggio venduto, di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

    4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli alloggi acquistati ai sensi del comma 6 dell’art.2.

  52. addante Autore articolo

    la Regione Abruzzo ha modificato la legge facendo pagare a tutti il diritto di prelazione questi sono i politici di oggi

  53. Ginesia

    quindi dobbiamo pagare per forza 🙁

    anche qualora l’istituto non rispondesse alla nostra comunicazione
    di voler vendere l’alloggio??

    non abbiamo scappatoie ?!

  54. Ginesia

    mio nonno, pescatore,
    era super fiero di essere riuscito con le sue sole forze a riscattare la casa.
    Mio padre lavorava dal fornaio già a 6 anni … per aiutare la famiglia.

    78 milioni di lire nel 1996

    oggi equivalgono credo a 59.000€
    e dovremmo pagare all’istituro 6.000€ di diritto di prelazione?!

    solo in Italia la proprietà privata non esiste, è pura illusione.
    Povero nonno… a saperlo gli avremmo detto di godersi quei soldi tanto faticosamente
    messi da parte.

    Onore agli uomini come mio nonno e mio padre!!

    grazie lo stesso signora Anna Maria

  55. addante Autore articolo

    NO PURTROPPO
    RINGRAZIAMO STI POLITICI AVETE VOLUTO MANDARE A CASA RENZI ED ECCO I RISULTATI

  56. addante Autore articolo

    QUESTI SONO I POLITICI CHE ABBIAMO E CHE AVETE VOLUTO SE RENZI IL POPOLO NON LO AVESSE MANDATO A CASA SAREBBERO CAMBIATE MOLTE COSE

  57. Valentina

    Buongiorno,
    stiamo acquistando un appartamento a Roma che i nostri venditori hanno ereditato dai nonni che a loro volta l’avevano acquistato nel 1970 dall’INCIS ai sensi del DPR 17/1/1959 n.2 modificato dalla legge 27/4/62 n. 231.
    Il Notaio chiede una liberatoria dell’ater che dica che non è dovuto alcun diritto di prelazione. I venditori non vogliono chiederla. Da quanto leggo nelle sue risposte effettivamente la legge in questo caso è chiara e non è necessario chiedere ulteriori conferme.
    Crede che dovremmo insistere per avere una conferma scritta da parte dell’Ater?
    La ringrazio in anticipo per la sua risposta

  58. addante Autore articolo

    IL NOTAIO SI LEGGESSE BENE L’ATTO E VEDRA’ CHE NON C’E’ ASSOLUTAMENTE SCRITTO DI ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, VI E’ SOLO UN DIVIETO A NON VENDERE PRIMA DEI 15 O 10 ANNI. IL NOTAIO STUDIASSE LE LEGGE CHE CONTENGONO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO SOLO E UNICAMENTE LA LEGGE 513/77, LA LEGGE R.L N.42/91 E LA 560/93 c.25.
    Dite al notaio che se insiste lo denunciate all’ordine dei notai

  59. Gennaro

    Buon giorno,
    Nel 1982, sono stato assegnatario in qualità di dipendente di poste, di un appartamento in un palazzo costruito da Italposte su un terreno dato in concessione dal Comune.Nel 2000 Poste ha messo in vendita gli appartamenti che molti di noi inquilini abbiamo comprato. Ora alcuni di loro dopo anni hanno messo in vendita l’appartamento e il notaio gli ha detto che devono comunicare all’ATC di Torino la vendita dell’appartamento.L’ATC a sua volta con lettera ha chiesto il pagamento del diritto di prelazione pari al 10% del valore del catasto.
    Alla luce di quanto sopra riportato volevo chiedere se tale cifra per la prelazione è dovuta.
    Grazie anticipatamente per la risposta.

  60. massimiliano

    Buongiorno Avvocato Addante,
    le chiedo una delucidazione in merito al diritto di Prelazione. Io sono un privato che ha acquistato un appartamento ATER da un ex assegnatario che a suo tempo lo riscattò dall’ente stesso. Oggi mi ritrovo per ragioni personali a rivendere l’appartamento.
    Mi chiedo: ” indipendentemente dal fatto se l’ex assegnatario abbia pagato o no la prelazione dell’appartamento ” (COSA CHE IO NON SO) io non ho nessun obbligo nei confronti dell’ATER avendolo comprato da privato a privato.
    La ringrazio anticipatamente

  61. Giovanna

    Buongiorno
    Nel 2001 mio marito dipendente delle ferrovie ha acquistato un appartamento con legge 560/93 art.1 c.20.Nel contratto viene citato che in caso di vendita dopo 10 anni è riservato diritto di prelazione in favore dell’istituto Autonomo Case Popolari. Ora 2023 ha ricevuto e firmato una proposta di vendita e la parte acquirente è il suo notaio vogliono che lui paghi all’ Apes l’estinzione della prelazione. Adesso ci aveva detto che bastava registrare la proposta all’agenzia delle entrate e poi fate istanza a loro che ci avrebbero risposto (sicuramente negativamente perché non acquistano) entro il termine di 60gg.Cosa dobbiamo fare? Grazie mille

  62. addante Autore articolo

    il comma 20 della legge 560/93 prevede il diritto di prelazione all’acquisto per cui se loro non rispondono entro 60 giorni potete vendere tranquillamente,voi non dovete pagare nulla

  63. addante Autore articolo

    il suo notaio non è molto preparato lei non deve ASSOLUTAMENTE pagare nulla, mi faccia sapere il primo rogito quello con l’ater quando è stato fatto e con che legge ha acquistato

  64. Jessica

    Buongiorno avvocato. Ho ereditato un immobile acquistato da iaccp nel 1996.
    Nel rogito è scritto che nei primi 10 anni non può essere alienato.
    “Trascorsi i 10 anni l’acquirente può alienarlo ma in tal caso deve darne comunicazione al competente istituto il quale potrà esercitare entro 60 giorni dalla comunicazione pervenuta tramite lettera raccomandata il diritto di prelazione, per un prezzo di acquisto pari a quello di cessione al netto della detrazione per il pagamento in contanti rivalutato sulla base della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”
    Vorrei sapere sulla base di cosa, l’istituto case popolari di Genova , non volendo esercitare la prelazione, mi chiede, senza alcuna alternativa, il pagamento del 10% del valore catastale dell’Immobile! Per altro, se l’istituto esercitasse la prelazione mi converrebbe economicamente dato il prezzo bassissimo a cui vendo la casa.
    Quale legge devo menzionare loro per fargli capire che ciò che stanno chiedendo è illegittimo?

  65. addante Autore articolo

    PURTROPPO CIO’ CHE GLI STANNO CHIEDENDO E’ LEGGITTIMO PERCHE’ LEI HA ACQUISTATO CON LA LEGGE 513/77 ART.28 MODIFICATA DALLA LEGGE 560/93 ARTICOLO UNICO COMMA 25

  66. Paolo

    Buonasera avvocato Addante.
    Ringraziandola per il suo impegno a favore di noi cittadini vorrei esporle il mio caso sperando di non abusare della sua pazienza.
    Eventi familiari importanti indirizzano me e mia moglie ( coentestatari dal 10.2010
    di un alloggio L. 93/560 ovvero una PROPRIETÀ SUPERFICIARIA di una porzione di fabbricato della provincia di Napoli IACP ora Acer di cui eravamo già affittuari dal 1988) a trasferirci in un prossimo futuro in altra città.
    Premesso che é mia intenzione estinguere il pagamento delle ultime 27, delle 180 rate, in una unica soluzione e che il prezzo di vendita ridotto del 10% in quanto trattasi di proprietà con diritto di superficie e concordemente e senza riserva alcuna accettato dalle parti é di euro 29.350
    Con pagamento già effettuato nel 2010 con assegno di 8780,00 e euro 20.570,00 da pagare con aggiunta di interessi per un importo totale di 22.050,00 con rate mensili da ottobre 2010 a ottobre 2025 (15 anni).
    Inoltre la rendita catastale é di 361,50 euro.
    Le chiedo in base a quanto indicato se gentilmente può aiutarmi a capire
    A) orientativamente a che spese andrò incontro se opterò (da quanto riportato dal contratto) all’estinzione del diritto di PRELAZIONE con le seguenti clausole contrattuali:
    Il diritto di prelazione dell’Ente già proprietario si estingue
    se il proprietario dell’alloggio versa all’Ente cedente un importo pari alla somma della quota del 20% del valore dell’alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell art 10 primo periodo, dell’ art 1 L.560/93 e della quota variabile decrescente dal 15% all 1% sullo stesso valore, da individuare secondo l’ anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo.

    B) Inoltre, (se la cifra dovesse essere per me elevata), riguardo all’altra possibilità di prelazione di acquisto diretta all’Acer attraverso la raccomandata AR della eventuale Nostra intenzione di vendita, se l’Ente rispondesse entro i 90gg indicati dal contratto, le chiedo quanto ammonterebbe l’importo che l’Ente proprietario dovrebbe orientativamente erogarmi? visto che, sempre da contratto, l’Ente può esercitare tale diritto entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3% per ogni anno trascorso dalla stipula dell’ atto di cessione,fino ad un massimo del 70%.

    C) Anche se non chiaramente indicato nel contratto: decorsi 90 gg. senza ottenere risposta dall’Ente, cosa o come devo regolarmi con l’Ente in base a quanto indicato al punto A?

    Inoltre:
    D) Entro quanto tempo lEnte deve evadere l’acquisto?
    E) Dovranno prima visionare lo stato d’uso della casa?
    F) Sembrerebbe che vi sia una tassa del suolo comunale da pagare.
    Chi dovrà farlo? Devo, farlo io, prima di richiedere la prelazione all’Ente?

    Fiducioso di una sua cortese risposta anticipatamente ringrazio salutandola cordiamente

  67. addante Autore articolo

    INNANZI TUTTO SI DEVE LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE IL ROGITO E VEDERE CON QUALE COMMA DELLA LEGGE 560/93 è STATO ACQUISTATO L’IMMOBILE, PERCHè SE è STATO ACQUISTATO CON IL COMMA 20 LEI DEVE SOLO INVIARE ALL’ACER CHE LEI VUOLE VENDERE INDICANDO IL PREZZO A CUI LA VENDE E LORO DEBBONO SOLO DIRE SE SONO INTENZIONALI O MENO ALL’ACQUISTO.
    SE INVECE HA ACQUISTATO CON IL COMMA 25 DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE,MA COMUNQUE NEL ROGITO CI DEVE ESSERE SCRITTO.
    INOLTRE LA LEGGE 560793 PREVEDE SOLO IL 10 PER CENTO DELLA R.C X PER CENTO, LEI DEVE VERIFICARE SE LA MODIFICA FATTA DALLA LEGGE CAMPANIA CHE LO HA PORTATO AL 20% E’ STATA FATTA DOPO CHE LEI HA ACQUISTATO PERCHE’ SE E’ STATA FATTA DOPO IL SUO ACQUISTO LEI DEVE PAGARE IL 10%

  68. Paolo

    Gentilissima Avvocato.
    Innanzitutto voglio ringraziarla per aver prestato attenzione al mio messaggio che effettivamente, seppur pieno di indicazioni, é giustamente incompleto.
    Ho letto con attenzione quanto da lei comunicato e ho letto piú volte il contratto di cessione in proprietá di alloggio ai sensi della legge 24.12.1993 n 560, in particolare ho cercato di rintracciare la parte sul comma 20 o 25 ahimé con esito negativo.
    Probabilmente essendo una cessione agevolata ci saranno altre norme da considerare, ma era impossibile per me elencarle tutte.
    Non so se lei può dedicarmi altro del suo tempo per poter leggere quanto riportato nel rogito cosí da poter dare risposta alle mie specifiche richieste al precedente messaggio cosí da capirci finalmente qualcosa?
    Se per lei é possibile, potrebbe gentilmente fornirmi un recapito email per l’invio del contratto stipulato con l’ente davanti al notaio?
    Fiducioso in una sua benevola risposta la ringrazio salutandola cordialmente.
    Paolo

  69. Paolo

    Aggiungo per semplificare il tutto che posso inviare immagini dei 9 fogli su Whatsapp se mi fornisce un suo recapito . Paolo

  70. Lino Visaggio

    Buongiorno Dott.ssa Addante .
    Abbiamo letto con attenzione tutte le mail a Lei inviate ma abbiamo comunque dei forti dubbi .
    In questo caso l’appartamento e’ stato acquistato dai genitori ora defunti nel 1983 in zona Cristoforo Colombo Roma.
    Nell’atto compare ovviamente solo la legge 513 art 29 v comma .
    Ci chiediamo quindi , e’ consigliabile iniziare le pratiche per un pagamento della prelazione o semplicemente inviare rrr ed anche Pec con la copia di una proposta irrevocabile di vendita?
    Quante possibilita’ ci sono che l’Ater eserciti il diritto di acquisto ?
    Grazie mille e complimenti per il Suo encomiabile lavoro
    Lino Visaggio

  71. addante Autore articolo

    MA QUALE PROPOSTA IRREVOCABILE DI VENDITA VOI DOVETE PAGARE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PERCHE’ IL CONTRATTO E’ STATO FATTO CON LA LEGGE 513/77 MODIFICATA CON LA LEGGE 560/93 ARTICOLO UNO COMMA 25,PER CUI DOVETE PAGARE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO VI FARA’ L’ATTO!

  72. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione va pagato prima del rogito perchè il notaio deve verificare l’avvenuto pagamento altrimenti non fa il rogito

  73. Monia

    Buonasera Dottoressa, ho pagato l estinzione del diritto di prelazione all’Ater, quanto tempo ha l’ Ente per inviarmi la liberatoria? Grazie.

  74. Massimiliano Minutolo

    Buonasera …mia nonna ha acquistato una casa popolare con legge 560 del 24 dicembre 1993 ….l atto é stato fatto nel 2007 ed ha finito di pagare le rate nel 2021….ora lei vorrebbe donare la casa a me ( nipote figlio di unica erede mia mamma)….un notaio ci dice che dobbiamo pagare il diritto di prelazione e al Comune di Reggio Calabria….un altro notaio invece non lo chiede ….siamo un po confusi. Mi può dare delucidazione per cortesia sempre se possibile….la ringrazio anticipatamente.

  75. addante Autore articolo

    SE SUL ROGITO C’E’ SCRITTO CHE E’ STATO ACQUISTATO CON LA LEGGE 560 DEL 1993 ART.1 COMMA 20 NON DEVE PAGARE NULLA

  76. Giovanna

    Gent.le Avv. Addante,
    Sono coerede di 1/5 di una casa popolare Ater acquistata da mio padre nel 2007 in unica soluz.
    La mia domanda è un po’ anomala. “Vorremmo” che l’ Ater esercitasse il diritto di prelazione e che se la ricomprasse anche alla stessa cifra con la quale è stata acquistata. Le risulta qualche caso similare in cui l’ Ente esercita il diritto di prelazione ? E come fare ? Mi spiego meglio . L’ Ater in quali casi esercita il diritto di prelazione ? Per inverosimile solo se l’ immobile è situato a piazza di Spagna a Roma ? O rinuncia sempre e vuole fare solo cassa? Noi per questioni di incompatibilità (una situazione assurda che non sto a spiegarle) siamo interessati al contrario ovvero a che loro se la ricomprino! Visto che l’ Ater vanta il diritto di prelazione ( almeno così risulta dall’ atto e siamo in Abruzzo -vedi risposta precedente ) lo esercitasse questo diritto noi siamo disposti a rimetterci.

  77. Giovanna

    Grazie per la disponibilità e spero di non aver scritto corbellerie, nel qual caso mi perdoni.

  78. addante Autore articolo

    LA LEGGE 513 DEL 77 CHE PREVEDEVA CIO’ NON ESISTE PIU’ ANCHE PERCHE’ ERA UNA TRUFFA,LA MODIFICATA LA LEGGE 560DEL 1993, LA QUALE LEGGE HA UN SOLO ARTICOLO E VARI COMMI .
    IL COMMA 20 E’ PER LE CASE ACQUISTATE CON LA STESSA LEGGE IL COMMA 25 INVECE E PER TUTTE LE ALTRE CASE ACQUISTATE CON LA 513 DEL 77 E LA LEGGE REGIONANE N.42 DEL 1991
    PER CUI SE IL TUO LLOGGIO FU ACQUISTATO CON TALI LEGGI IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE PAGANDO IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE X PER CENTO.
    SE INVECE E’ STATA ACQUISTATA CON IL COMMA 20 DEVICOMUNICARE A CHE PREZZO LA VUOI VENDERE E LORO NON LA COMPRANO X NON HANNO SOLDI MA TI DANNO LA LIBERATORIA

  79. Sergio

    Buongiorno,
    nel 2018 ho acquistato un immobile (EX ATER) nella regione Marche. Il venditore all’epoca ha estinto il diritto di prelazione verso l’ente per vendere a me. Nelle premesse del rogito stipulato, si fa riferimento a tale diritto (impossibilità di alienazione prima di 10 anni) ed anche alla sua estinzione da parte del venditore. Ora che io voglio rivendere a mia volta l’immobile, devo comunque corrispondere qualcosa all’ATER oppure no?

  80. Simone

    Buongiorno sto acquistando un’appartamento proveniente da una seconda compravendita, dopo averlo acquisito dall’ater nel ’90, gli attuali proprietari con atto del 95 lo acquistano, ma in tale atto non viene citata la prelazione.

    Il notaio mi chiede una liberatoria da parte dell’ater che non è stata mai pagata precedentemente perche non ritenuta necessaria.

    Dovremo farla produrre?

  81. Domenico

    Gentilissima dottoressa ho un quesito da porle. Siamo in 5 fratelli e abbiamo ereditato un appartamento iacp e abbiamo intenzione di venderlo a mio figlio. Andati dal notaio ha visionato i documenti e ha detto di recarci all’iacp di Caserta per estinguere il diritto di prelazione. La casa e’ antecedente alla legge del 77 poiche’ assegnata nel 69 e finita di pagare nel 94.Purtroppo mio padre il rogito notarile lo ha effettuato nel 2019 ma non risulta nessun codice di prelazione. La ringrazio anticipatamente.

  82. addante Autore articolo

    STI NOTAI SONO UNA TRAGEDIA LEI NON DEVE PAGARE NULLA GLI ALLOGGI CHE DEBBONO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO QUELLI VENDUTI CON LE LEGGI:513/77- L.560/93 SE ACQUISTATI CON IL COMMA 25
    INOLTRE POTETE ANCHE FARE UN’ALTRA COSA SE E’ SOLO L’APPARTAMENTO DA DIVIDERE GLI ALTRI TUTTI RINUNCIANO ALLA PROPRIETA’ E LUI DIVIENE L’UNICO PROPRIETARI

  83. Paolo

    Gentilissima Dottoressa, anche io faccio parte di tante persone con questo problema del diritto di prelazione e dover pagare per alienare. ho letto tutti i messaggi, prima di porle domanda.
    Ho comprato alloggio nell’anno 2000 da A.R.T.E di Genova, adesso vorrei venderlo.
    l’atto comincia cosi :
    Vendita dal Comune di Genova al Signor Paolo di alloggio sito in
    via …… rientrante nel piano di dismissione immobiliare E.R.P. di cui alla Legge n. 560/1993….
    ARTICOLO 5) – Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto, l’alloggio in questione non potrà essere alienato, anche parzialmente, né potrà essere modificata la destinazione d’uso. Decorso il termine di dieci anni dalla data di registrazione del contratto,
    qualora l’acquirente intenda alienare l’alloggio, dovrà comunicare all’A R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova l’intenzione di vendere ed il prezzo di cessione con lettera
    raccomandata A.R. la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata…
    Mi viene chiesto di pagare per estenguire il diritto di prelazione il 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali, più IVA.
    Leggendo le sue risposte alle altre persone , ho letto che se è stato acquistato con la L.560/93 comma 25 si deve l’imposta ma se acquistato con comma 20, non si deve l’imposta e danno la liberatoria, se non ho capito male.
    Nel mio atto non è vi è alcun comma! le ho riportato, togliendo cognome e indirizzo
    come inizia l’atto, nel susseguirsi viene menzionata la L.560/93 ma senza mai riferimento ad alcun comma.
    Aggiungo che non vi è menzionata la legge 513/77 .
    La mia paura sta che se nell’atto non è specificato il comma, la legge 560/93 sottointenda il comma 25
    Devo quindi pagare oppure non è dovuto nulla ?
    La ringrazio anticipatamente.

  84. addante Autore articolo

    LA LEGGE 560 HA UN SOLO ARTICOLO IL N.1 E HA SVARIATI COMMI, MA QUELLO CHE RIGUARDA LEI E’ IL COMMA 20 COME INFATTI E’ SCRITTO NEL ROGITO CHE DICE ESATTAMNTE: DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI ARTE PER CUI LEI DEVE INVIARE ALL’ARTE LA PROPOSTA DI VENDITA DEL SUO ALLOGGIO AL PREZZO CHE LEI VUOLE VENDERLO E ENTRO 60 GIORNI L’ALER DEVE RISPONDERE SE LO VUOLE COMPRARE OPPURE NO!
    IL COMMA 25 E’ RIFERITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ALLOGGI DELLA EX LEGGE 5123 DEL 1977 ACQUSTATI CON L’ART.28 I QUALI INVECE DEBBONO ESTINGUERE QUEL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO IL 10% DELLA R.C. MOLTIPLICATA PER CENTO.
    SE LA SUA REGIONE NON HA FATTO NESSUNA LEGGE DI MODIFICA A TALI NORME LEI NON DEVE PAGARE NULLA, MA SOLO OFFRIRECALL’ARTE LA SUA PROPOSTA DI VENDITA E ATTENDERE LA RISPOSTA

  85. Paolo

    La ringrazio per la sollecita risposta. Non avevo capito esattamte bene leggendo le varie risposte.
    Visto che nel rogito è menzionata solo la legge 560/93 senza comma 20, se è ben capito questa volta, non devo pagare nulla – a patto che la regione non abbia fatto nessuna legge di modifica – devo mandare ad ARTE la proposta di vendita dell’alloggio al prezzo che intendo venderlo ed entro 60 gg ARTE mi deve rispondere se lo vuole comprare oppure no. Se rispondono : non vogliamo comprarlo, posso venderlo senza dover nulla ad ARTE ! Corretto?
    Grazie ancora.
    Paolo

  86. addante Autore articolo

    SI ANCHE PERCHE’ LE LEGGI DI MODIFICA SE SONO STATE FATTE DOPO CHE LEI O CHI AVEVA ACQUISTATO NON POSSONO ESSERE APPLICATE PERCVHE’ LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE, NON ESSENDO LEGGE PENALE!

  87. Domenico

    Spettabile dottoressa, noi abbiamo ereditato da mia zia una casa riscattata dallo IACP di Messina e vogliamo rivenderla.
    Nell’intestazione del contratto d’acquisto (eseguito nel 2010 dai miei zii ora deceduti) è indicato “Vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n.560″.
    Più avanti si legge: ” La parte acquirente prende atto che il comma 20 dell’articolo unico della legge 560/1993 prevede che i beni acquistati in forza di tale normativa non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può essere modificata la destinazione d’uso per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, e che in caso di vendita l’lacp ha diritto di prelazione.
    Prende atto altresì che, ai sensi dell’art. 19 della legge regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003, gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994 n.43 e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la suddetta legge 560/1993, possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purchè sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
    Prende atto infine che, sempre in base allo stesso articolo della legge regionale n.4/2003, agli alloggi acquistati in base alla legge n.560/1993 si applica il disposto di cui all’art. 16 della legge regione Sicilia n.55 del 19 giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni.”.
    Il comma 25 della legge 560/1993 che prevede l’estinzione della prelazione tramite il pagamento del 10% non è esplicitamente citato, ho contollato anche le leggi regionali citate e non ho trovato riferimenti al pagamento per l’estinzione della prelazione.
    La mia domanda è: se la vendita è stata stipulata ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n.560, non dovrebbe essere automaticamente valido ogni comma della suddetta legge (quindi anche il famigerato comma 25) anche se non esplicitamente citato nel contratto?
    La ringrazio anticipatamente.

  88. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO! SE LEI HA NEL CONTRATTO IL COMMA 20 LEI DEVE SEMPLICEMENTE INVIARE ALLO IACP UNA RACCOMANDATA DICENDO CHE GLI EREDI STANNO VENDENDO L’ALLOGGIO AL PREZZO DI EURO…….CHIEDENDO ALLO IACP SE LORO SONO INTERESSATI AD ACQUISTARLO LORO SE ENTRO 60 GIORNI NON GLI RISPONDONO LEI LO PUO’ VENDERE A CHI GLI PARE.
    IL COMMA 25 E’ RIFERITO ESCLUSIVAMENTE AGLIALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513 DEL 1977

  89. Domenico

    Forse ho finalmente capito… Il comma 25 dice “Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.”
    Per cui questo comma si applica solo se sul contratto è indicato che la vendita è stata stipulata ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, quindi gli alloggi ceduti in base a qualsiasi altra legge (a parte forse qualche legge regionale) non sono tenuti al pagamento per l’estinzione della prelazione.
    Ho capito bene?
    La ringrazio per la delucidazione.

  90. addante Autore articolo

    SI HA CAPITO BENE, MA DEVE AVER ACQUISTATO PRIMA DI TALE DATA: LEGGE REGIONALE N.7 DEL 2018 ART.83, PERCHE’ QUEL MASCALZONE DI ZINGARETTI IN QUELLA DATA HA MODIFICATO LA LEGGE INSERENDO TUTTI ANCHE QUELLI DEL COMMA 20.

  91. addante Autore articolo

    SE NEL ROGITO CON CUI E’ STATOP ACQUISTATO NON VI E’ SCRITTO ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E SE NELLE LEGGI REGIONALI DA LEI CITATE NON C’E’ SCRITTA TALE PAROLA E COMUNQUE SE DOVESSE ESSERCI TALE MODIFICA NON SI APPLICA se l’alloggio è stato acquistato prima della modifica in quanto le leggi non sono retroattive. DIVERSAMENTE SE VI E’ SCRITTO CHE LO IACP HA DIRITTO DI PRELAZIONE AL MOMENTO DELLA VENDITA LEI DEVE COMUNICARE CON RACCOMANDATA A/R IL PREZZO A CUI LO VUOLE VENDERE E SE ENTRO 60 GIORNI NON RISPONDONO LEI PUO’ VENDERE TRANQUILLAMENTE L’ALLOGGIO:
    P.S MA DOPO TUTTE LE MIE CONSULENZE SAREBBE GRADITO UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE GRAZIE

  92. Andrea

    Buongiorno Avvocato,
    le scrivo dall’ Abruzzo, sto vendendo un appartamento del quale sono diventato proprietario a seguito di un asta immobiliare nel 2019. Ho letto il decreto di trasferimento da parte del giudice è non è menzionato nessun riferimento.
    Il notaio ora mi sta chiedendo un documento che attesti la rinuncia alla prelazione.
    Ho come informazione reperita tramite il decreto di trasferimento che l’appartamento era in possesso dell’esecutato attraverso un atto del 1998. Sinceramente non so neppure se l atto era con l Ater o con qualche privato che lo aveva acquistato dall’ Ater.
    Cosa mi consiglia di fare?
    La ringrazio per l attenzione
    Andrea

  93. addante Autore articolo

    DI DIRE AL NOTAIO DI STUDIARSI MEGLIO LE LEGGI E IL DIRITTO, PERCHE’ SEMMAI IL DIRITTO DI PRELAZIONE LO AVRESTI DOVUTO PAGARE QUANDO LO HAI ACQUISTATO ALL’ASTA!!!

  94. Claudia

    Egr.Avvocato,
    Regione Campania, immobile riscattato dai leggittimi inquilini, nel 1999 dagli Iacp con Compravendita .l. 560/93. Sono trascorsi più di 10 anni e l.immobile è passato in eredità ai fratelli della proprietaria. Ora loro la devono rivendere. Leggendo bene l’atto, quando si parla di prelazione oltre i 10 anni, si fa riferimento all’ art 38 e 39 sull equo canone ( l. 392/78) Non capiamo sinceramente il richiamo. Dovrebbe essere una prelazione normale ?? , ovvero la raccomandata con l indicazione del prezzo di vendita ( e non valore catastale ) e far decorrere i 60 GG. Invece il notaio sostiene che debba essere pagato il 10% del valore catastale e in ogni ci rinvia all’Ater. Chi ha ragione??

  95. addante Autore articolo

    di al notaio di leggersi bene le leggi e non parlare a …..se tu dovevi pagare come dice il tuo notaio che vorrei sapere come si chiama ci sarebbe scritto ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, da quello che tu scrivi ce scritto DIRITTO DI PRELAZIONE e NON ESTINZIONE.
    Per darti una risposta più precisa dovrei leggere cosa è scritto sull’atto

  96. Domenico

    Spettabile dottoressa, le avevo già scritto della nostra vicenda nel post dell’11 ottobre, qualche riga sopra. Riepilogando, casa riscattata dallo IACP di Messina nel 2009 con legge 24 dicembre 1993 n.560 e nel contratto non ci sono riferimenti al pagamento per l’estinzione della prelazione.
    A fine ottobre abbiamo fatto la richiesta allo IACP per sapere se volessero avvalersi del diritto di prelazione, oggi riceviamo risposta:
    In riscontro alla Sua istanza, protocollata in data 29.10.2024 n. 12927 si comunica che questo
    Istituto intende esercitare il diritto di prelazione sull’alloggio indicato in oggetto al prezzo riportato
    nell’atto di acquisto del 21.12.2009 rivalutato secondo legge.
    E’ fatta salva in ogni caso la facoltà, riconosciuta alla S.V., di estinzione della prelazione, secondo le
    modalità di legge, mediante corresponsione di €. 2.296,60 pari al 10% del valore calcolato sulla
    base degli estimi catastali aggiornati, più l’IVA calcolata al 22% pari ad € 505,25 per un totale
    complessivo di € 2.801,85 a favore di questo Istituto con efficacia liberatoria ai fini della richiesta
    di vendita a terzi, mediante bonifico sul codice IBAN etc etc…
    Francamente non sappiamo che pesci prendere, stando a quanto mi ha detto lei a ottobre questa richiesta sarebbe illegittima, e il dover pagare questi 2800 euro ovviamente non ci va giù…
    Saremmo felici se lei volesse gestire ufficialmente questa facccenda, dietro regolare compenso, non solo rispondendomi in questo sito. Mi faccia sapere come procedere. Grazie.

  97. addante Autore articolo

    MI CHIAMI SUBITO SUL MIO CELLULARE3394581140 E MI INVII SULLA mia e.mail tale lettera dello iacp quyella che avete inviato voi allo iacp e copia del rogito
    la mia e.mail am.addante44@libero.it

  98. Giuliana

    Gentile Dottoressa
    ancora grazie per i chiarimenti per immobile ex Incis poi Iacp (legge 513/77)e Ater sul diritto di prelazione da richiedere con apposito modulo ATER
    a)a questo proposito chiedo cosa è il codice immobile e come risalire ad esso? trattasi di immobile acquistato nel 1990 e non trovo nulla sull’atto di vendita
    b)che cosa è il codice RG da indicare nel modulo ATER ?
    c)dovendo procedere con gli Avvocati a compravendita dell’immobile -tra eredi fratelli – a seguito successione, sono in corso stime / perizie in contradditorio tra le parti , chiedo se la vendita deve avvenire ad un prezzo di libero mercato o se è necessario attenersi a valori che siano stabiliti dalla valutazione ATER dell’immobile ?
    La ringrazio con ogni riguardo e stima

  99. addante Autore articolo

    IL PREZZO DI VENDITA DELL’ALLOGGIO DA DIVIDERE TRA VOI E’ UNA VOSTRA SCELTA O VI METTETE D’ACCORDO O VERIFICATE IL PREZZO DI MERCATO DEL LUOGO IN BASE AI MQ.

  100. Giovanni

    Gentile avv.,
    Vorrei porle un quesito su un alloggio popolare in Trapani , Sicilia , acquistato dall’ IACP nel 1980 secondo la legge regionale 26/1963 e 21/1975. Nessun riferimento nel rogito in merito alla prelazione. L’ente puoi pretendere la prelazione ?

  101. Giovanni

    Gentilissima,
    La ringrazio per la risposta.
    L’ente sostiene che esiste una legge regionale che estende anche retroattivamente la prelazione . Sono basito come riescono a interpretare a modo loro le leggi senza alcun valore legale .

  102. Patrizia

    Buongiorno potrei sapere se andava pagato il diritto di prelazione al Comune di Cagliari in seguito alla permuta della meta’ di un appartamento fra me mio fratello (casa appartenente a mia madre che ha fatto a nostro favore una donazione ).nel rogito al momento dell’assegnazione della casa a mio padre non fanno cenno di nessuna legge se una specificazione che dice che la casa non poteva essere venduta prima dei 10 anni.Nemmeno al momento del riscatto si fa cenjo a nessuna legge specifica

  103. Patrizia

    Ho dimenticato che fra me e mio fratello e’ stata effettuata una permuta senza scambio di denaro ma attraverso la meta’ di una casa contro la meta’di un’altra di ugual valore senza nessun gonguaglio.Nonostate non risulti in nessun atto nessuna legge specifica se non la precisazione che la casa non puo’essere venduta prima dei 10 anni

  104. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione per pagarlo deve essere scritto nel rogito se non ci sta scritto non dovete pagare nulla, ma leggete con attenzione tutti gli articoli del rogito

  105. Domenico D Intino

    Buongiorno faccio presente la seguente situazione: nel 1989 acquistai da un ex inquilino Ater IACP un appartamento , nel rogito notarile non si fa riferimento in nessun modo al diritto di prelazione. Oggi sto cercando di vendere questo appartamento e l’agenzia immobiliare mi ha chiesto se l’ex e inquilino avesse versato al IACP il diritto di prelazione. Ho verificato con Lo IACP che mi ha fatto presente che il diritto non è stato versato e di conseguenza sarei io adesso Il debitore nei confronti dello IACP. Mi potrebbe confermare se ciò che mi ha detto IACP Ater è legalmente giusto Grazie buona giornata

  106. addante Autore articolo

    GENTILE SIGNORE MI CHIAMI SUBITO CHE GLI DEBBO SPIEGARE BENE LE COSE E MI SEMBRA STRANO SE ERA DOVUTO CHE NON LO HA PAGATO MI CHIAMI SUBITO AL 3394581140

  107. Loredana

    Salve i miei genitori ( papà ex dipendente Ferrovie dello Stato) hanno acquistato, senza mutuo, nel 1998 un appartamento ex Ferrovie dello Stato. A luglio del 2025 hanno rivenduto questo appartamento inconsapevoli di qualsiasi diritto di prelazione, ed essendo loro molto anziani si sono giustamente affidati al notaio della parte acquirente.
    A distanza di quasi sei mesi siamo stati contattati oggi dal notaio della parte acquirente chiedendoci delucidazioni sulla prelazione e comunicandoci che c’è una tassa di circa 12 mila euro che pesa sull immobile e relativa a questo diritto di prelazione di cui francamente non ne sapevamo nulla.
    mi domando come possa dopo sei mesi questo notaio chiederci di pagare quest’ onere quando non sono state fatte le opportune verifiche prima del rogito? come dovrei muovermi dal momento in cui nulla compare nel rogito di luglio 2025 da parte del suddetto notaio? Domani mi leggo minuziosamente l’atto di compravendita stipulatato da ex Ferrovie dello Stato verso i miei genitori nel 1998 per leggere e capire quali leggi vengono menzionate a riguardo ma da un primo consulto con il suddetto notaio non viene citato nulla.
    intanto la ringrazio per il suo prezioso supporto
    Saluti
    Loredana Cozza

  108. addante Autore articolo

    GENTILE SIGNORA, LA COSA CHE DEVE FARE E’ LEGGERE IMMEDIATAMENTE IL ROGITO CHE HANNO FATTO I SUOI GENITORI, E MI CHUIAMI APPENA LO HA LETTO AL 3394581140 IN QUANTO SONO CERTA CHE NULLA DOVETE PAGARE
    SE VUOLE MI PUO’ GIRARE A ME L’E.MAIL DEL NOTAIO CHE GLI HA SCRITTO TALE CAZZATA, ANCHE PERCHE’ SEMMAI LA RESPONSAVBILITA’ E’ TUTTA SUA SE VUOLE MI PUO’ INVIARE ANCHE IL ROGITO E CI PENSOIO.
    QUESTA è LA MIA E.MAIL am.addante44@libero.it

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