IGNORANZA? O PRESUNZIONE? LA PIAGA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: giovedì 13 febbraio 2020 13:32
A: ‘paolo.spano@comune.cagliari.it’; ‘sindaco@comune.cagliari.it’
Cc: *****
Oggetto: Addante x rispetto legalità

Gentile Assessore ,

sono costretta a rivolgermi a lei in quanto non riesco a parlare con la dirigente dell’ufficio Patrimonio e come lei stesso potrà verificare sto difendendo un vostro cittadino da un abuso di potere.

Il sig. R***** M***** figlio della defunta sig.ra ***********, la quale acquistò con atto definitivo in quanto era un patto di futura vendita, l’alloggio a lei assegnato negli anni 70,  con atto Rep. n. 78516 del 30/06/1983 fatto dal segretario generale del comune di Cagliari.

In tale atto e in tutte le delibere che disciplinano tale vendita non è mai menzionato il diritto di prelazione, per cui non è dovuto, in quanto come ho già spiegato all’ufficio patrimonio il diritto di prelazione fu inserito per la prima volta nella legge 513 del 1977, ma riguardava solo gli immobili venduti con tale legge e non per tutti gli  altri venduti con norme diverse e nel 1993 la legge 560 lo modifico facendo pagare il 10 x cento della R.C x per cento, ma come voi stessi potete verificare tale modifica della legge 560/93 comma 25 è solo e unicamente riferita agli alloggi venduti con la legge 513/77 art.28 Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Pertanto non avendo il mio cliente acquistato con l’art.28 della legge 513 del 1977 non deve estinguere nessun diritto di prelazione, per cui vi chiedo cortesemente di ristabilire la certezza del diritto nei confronti del mio cliente che da solo non è in grado di difendersi e non è in condizioni economiche brillanti.

Ora sono convinta che Voi sappiate  meglio di me che se nel contratto di acquisto e nelle delibere  o leggi che disciplinano tale vendita  non è riportato il pagamento del diritto di prelazione tale pagamento non si può assolutamente richiedere.

Pertanto, l’assurda risposta moralistica datami dalla sig.ra Pala Maria non ha nessun riferimento giuridico valido, e chiedo alle SS.LL di fare chiarezza su tale vicenda ripristinando la certezza del  diritto.

Attendo una Vostra cortese risposta in merito

Cordiali saluti Annamaria Addante

*^*^*^*^*^*^*

Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: giovedì 13 febbraio 2020 12:07
A: ‘Pala, Maria’
Cc:
Oggetto: R: Addante x informazioni

Gentile Sig.ra Pala Maria,

ma lei crede di stare a parlare con una stupida?

Se il contratto è stato fatto in vigenza della legge 513/77  e tale legge non viene citata ne nel rogito e in nessuna delibera di riferimento lei sta dicendo una cosa molto grave e illegale , pertanto la invito a documentarsi meglio altrimenti dovremmo procedere per vie legali.

Cordiali saluti Annamaria Addante

LEGGETE CHE RISPOSTA DEL CAVOLO CHE HA DATO QUESTA IMPIEGATA DEL COMUNE ALLUCINANTE, MA LA CONOSCE LA LEGGE 513/77 ART.28? TEMO PROPRIO DI NO!

Da: Pala, Maria [mailto:maria.pala@comune.cagliari.it]
Inviato: mercoledì 12 febbraio 2020 13:03
A: Annamaria Addante
Oggetto: R: Addante x informazioni

Buongiorno,

con riferimento alla pratica di cui alla Sua richiesta di informazioni, si ribadisce la posizione già espressa dall’Ufficio in merito alla sussistenza del diritto di prelazione nel caso di che trattasi, poiché la cessione in proprietà dell’alloggio, stipulata con atto Rep. n. 78516 del 30/06/1983, è avvenuta in vigenza della L. 513/1977.

Cordiali saluti.

Maria Pala

Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza

Ufficio Patrimonio – Comune di Cagliari Tel. 070.6777501

Da: Annamaria Addante <am.addante@tin.it>
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 20:42
A: Pala, Maria <maria.pala@comune.cagliari.it>
Oggetto: R: Addante x informazioni

Gentile sig.ra Maria Pala,

ma si rende conto di cio’ che lei afferma?

Perché la sua risposta dimostra che lei o non ha letto con attenzione la mia e.mail o non conosce le piu’ piccole norme di diritto.

Lei avrebbe ragione se l’alloggio fosse stato venduto con la legge 513/77 o la 560/93 che sono le UNICHE LEGGI che prevedono tale  diritto di prelazione e lei non puo’ ASSOLUTAMENTE dire che anche se non c’è scritto nel rogito lo deve pagare, perché sarebbe solo una estorsione di denaro da parte vostra nei confronti del mio cliente..

Per cui la invito a riflettere  e  documentarsi con piu’ attenzione perché la sua risposta non ha nessun fondamento di diritto.

Attendo una sua cortese risposta

Cordiali saluti Annamaria Addante

Da: Pala, Maria [mailto:maria.pala@comune.cagliari.it]
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 14:49
A: Annamaria Addante
Cc: patrimonio; Farris, Roberta
Oggetto: R: Addante x informazioni

Gent.ma Sig.ra Addante,

in riferimento alla Sua mail del 07/02/2020, si comunica quanto segue.

Il diritto di prelazione sulla rivendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dall’art. 28, comma 9 della L. 513/1977 che sancisce la regola per cui “l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora siano trascorsi 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Lo scopo di tale norma è evidentemente quello di evitare speculazioni da parte dell’assegnatario/proprietario sulla differenza tra il prezzo originario di acquisto, calmierato, e quello di rivendita, di mercato.

L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Il fatto che tali norme non siano inserite nell’originario atto d’acquisto non ne esclude la loro applicazione ed obbligatorietà con eventuale nullità di pattuizioni stipulate in violazione delle stesse.

Cordiali saluti.

Maria Pala

Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza

Ufficio Patrimonio – Comune di Cagliari Tel. 070.6777501

Da: Annamaria Addante <am.addante@tin.it>
Inviato: venerdì 7 febbraio 2020 21:47
A: patrimonio <patrimonio@comune.cagliari.it>
Oggetto: Addante x informazioni

Gentile Ing. Roberta Farris,

le chiedo  cortesemente di sapere per conto del sig. Roberto MARCIA, figlio  della sig.ra CASU Gesuina deceduta a novembre 2014,il quale figlio ha ricevuto in eredità dalla madre tale alloggio situato in via BRIANZA 8/4 acquistato dalla stessa il 30 giugno 1983.

Purtroppo il sig. MARCIA Roberto ha necessità di  vendere tale alloggio e vorremmo sapere in base a quale legge o quale norma il sig. Marcello LODDO impiegato di codesto ufficio, gli chiede di estinguere il diritto di prelazione.

La sottoscritta avendo esaminato il Rogito di acquisto e anche la delibera  che ha sancito tale acquisto, riteniamo che il sig. Marcia Roberto non debba pagare nessun diritto di prelazione, in quanto tale diritto non è citato, né nel ROGITO e neanche nella DELIBERA n.410 del 4/3/1982, pertanto chiediamo di capire a che titolo il sig.Marcello LODDO insiste a dire che deve pagare il diritto di prelazione, senza dare spiegazioni al mio cliente.

Inoltre tali alloggi sono stati costruiti con i finanziamenti della CARIPLO che furono assegnati con promessa di riscatto con deliberazione G.M.N.3182 del 5/8/1970 a una serie di cittadini tra cui la sig.ra CASU Gesuina.

Inoltre ci risulta che le uniche leggi in merito a edilizia popolare che prevedono il diritto di prelazione era la legge 513 del 1977, la quale prevedeva un diritto di prelazione facoltativo in quanto dava  tempo 60 giorni all’Ente per riacquistare l’alloggio allo stesso prezzo a cui era stato venduto piu’ l’aumento ISTAT per ogni anno dall’acquisto, norma  incostituzionale, tant’è vero che la  legge 560 del 1993 ha modificato l’art.28 della legge 513  applicando il pagamento del diritto di prelazione calcolando il 10 per cento della rendita catastale moltiplicato per cento(comma 25 della legge 560/93).

Pertanto,restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta in merito.

Cordiali saluti Annamaria Addante

(Presidente Associazione inquilini e proprietari ERP)

 

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