I MISTERI DELLE VENDITE DI SAN SABA!!!

D.P.R n.2 del 17 gennaio 1959 LA STORIA DEGLI ALLOGGI DI SAN SABA E’ UNA LUNGA STORIA ANDATA MALE ANCHE PER LA NEGLIGENZA DEGLI STESSI ASSEGNATARI, IN QUANTO NON SONO MAI STATI SUL PEZZO COME AVREBBERO DOVUTO FARE. INFATTI NON HANNO AVUTO DETERMINAZIONE  NELL’AFFERMARE IL LORO DIRITTO ALL’ACQUISTO!

INFATTI QUESTI ALLOGGI COSTRUITI PER GLI IMPIEGATI E LAVORATORI DAL SINDACO NATTA VENGONO MESSI IN VENDITA CON IL D.P.R. N.2 DEL 17 GENNAIO 1959 E LO IACP  COMUNICA  IN DATA 22 DICEMBRE 1959 CHE E’ STATO PUBBLICATO NELL’ALBO COMUNALE  E NELLA SEDE DI VIA TOR DI NONA , IL BANDO DI CESSIONE IN PROPRIETA’ DEGLI ALLOGGI E CHE DETTO BANDO E’ STATO AFFISSO ANCHE NELLE PORTINERIE DEI FABBRICATI DOVE SONO PUBBLICATI GLI ALLOGGI CHE VANNO A RISCATTO  IL LORO VALORE VENALE  IL PREZZO DI CESSIONE CHE VIENE CALCOLATO COME SCRITTO NEL COMMA 6 DEL DPR N.2 DEL 1959.

MA MOLTO PROBABILMENTE TALI CARTELLI FURONO SUBITO TOLTI PERCHE’ NESSUNO NE SEPPE NULLA, E IL D.P.R. N.2 FU ANNULLATO DALLA LEGGE 513 DEL 1977.

 D.P.R. N.2 DEL 17 GENNAIO 1959

Art. 6. Prezzo della cessione Il prezzo di cessione degli alloggi e’ dato dal valori venale degli alloggi stessi al momento del bando di cui all’art. 10, ridotto del 30%, nonche’ di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell’alloggio da parte del richiedente, fino ad un massimo di 20 anni. Il valore venale e’ determinato da una commissione provinciale con sede presso l’Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall’intendente di finanza e dall’ingegnere capo del Genio civile. Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo, un rappresentante dell’ente proprietario.

PER FORTUNA DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 513 DEL 1977 LO IACP FECE PASSARE SOLO POCHI MESI, INFATTI LA LEGGE FU APPROVATA AD AGOSTO E LO IACP COMUNICO’ AGLI INTERESSATI I PRIMI DI FEBBRAIO 1978 , MA FORSE NON A TUTTI COME E’ NEL LORO STILE  E CHI FU FORTUNATO CHE RICEVETTE LA LETTERA RISPOSE AFFERMATIVAMENTE VERSANDO ANCHE LE CINQUEMILALIRE CHE RICHIEDEVANO PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA  DI VENDITA. E TALE VERSAMENTO NON TUTTI LO FECERO, PERCHE’ NON FURONO INFORMATI A DOVERE E TALE RISPOSTA DOVEVA PERVENIRE ALLO IACP ENTRO SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE , LEGGE APPROVATA IN PIENO AGOSTO CHE NESSUNO SEPPE!

IE NFATTI SOLO POCHI MIRACOLATI POTETTERO FARE LA DOMANDA E INVIARE LE FAMOSCINQUEMILALIRE, MA ANCHE COSTORO RIMASERO CON UN PALMO DI NASO PERCHE’NON GLI FU VENDUTO NULLA, MA LE CINQUEMILALIRE PERO’ SE LE SONO INTASCATE!!!

LA LEGGE 513 DEL 1977 RIPORTATA QUI SOTTO CHE ABOLI IL D.P.R N.2 DEL 1959 STABILIVA LE PROCEDURE PER VENDERE TALI ALLOGGI!

  1. Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.
    Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l’interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l’Ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge.
    La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa il risanamento dei rioni dei “Sassi” nell’abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.
  2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell’entrata in vigore della presente legge, determinato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell’immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell’1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell’alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l’ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
    In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall’assegnatario.
    Qualora l’assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all’articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.
    Qualora l’assegnatario fruisca secondo le risultanze dell’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall’articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.
    Il trasferimento della proprietà ha luogo all’atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l’ente cedente iscrive ipoteca sull’alloggio ceduto.
    In pendenza della valutazione definitiva dell’ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione.
    Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.
    Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l’alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell’istituto autonomo per le case popolari.
    L’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano, le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
    Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

MI RENDO CONTO CHE QUASI NESSUNO NE SEPPE NULLA, MA NEANCHE I POCHI FORTUNATI CHE INVIARONO ANCHE LE FAMOSE 5000LIRE  NON EBBERO LA VENDITA.

MA CINQUEMILALIRE NEL 1978 NON ERANO POI COSI DI POCO VALORE E PERCHE’ NON SI DIFESERO CONTRO TALE ABUSO DI POTERE DELLO IACP?

E PERCHE’ NON SI FECERO RIDARE INDIETRO I SOLDI CON GLI INTERESSI?

E ORA SARANNO COSI FESSI DA ACQUISTARLA A PREZZO MINIMO OMI?

TEMO CHE QUELLI DI SAN SABA STA CASA NON SE LA COMPRERANNO MAI PERCHE’ GLI MANCA LA DETERMINAZIONE DI FARE UNA LOTTA SERIA FORTE E UNITI PER RIVENDICARE UN LORO GIUSTO DIRITTO CHE L’ATER PER ABUSO DI POTERE E LA REGIONE PER CONNIVENZA HANNO SEMPRE SOFFOCATO!!!

IO SPERO E MI AUGURO CHE SI DIANO UNA SVEGLIATA!!!!

 

 

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