ANCHE LA REGIONE SICILIA SBAGLIA, SI CHIAMA APPROPIAZIONE INDEBITA

IACP-PALERMO IACP PALERMO!

HO DOVUTO SCRIVERE TALE ARTICOLO A SEGUITO DELLA NOTA DELLO IACP INVIATA A UN CITTADINO DI PALERMO, DALLA QUALE HO POTUTO CONSTATARE L’ASSOLUTA IGNORANZA DA PARTE DI CERTI FUNZIONARI DELLO IACP DELLA PROVINCIA DI PALERMO IN MERITO AL DIRITTO DI PRELAZIONE LEGGE 560/93 ART.1 COMMA 20, DI UN ALLOGGIO DELLE POSTE!

LO IACP DELLA SICILIA STA COMMETTENDO GRAVI ERRORI AI DANNI DI TUTTI COLORO CHE HANNO ACQUISTATO IL PROPRIO ALLOGGIO CON LA 560/93 ART.1 COMMA 20.

PURTROPPO MI TOCCA ANCORA UNA VOLTA CONSTATARE L’ANALFABETISMOCULTURALE CHE ORMAI MINACCIA IL NOSTRO PAESE.

LO IACP DI PALERMO DI FATTO SBAGLIANDO LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA, FA DELLE APPROPRIAZIONI INDEBITE NEI CONFRONTI DI QUESTI  CITTADINI CHE SI DEBBONO RIVENDERE L’ALLOGGIO E IN QUASTO CASO E’ ANCORA PIU’ GRAVE ESSENDO L’ALLOGGIO DELLE POSTE E NON DELLO IACP!

SPERO E MIA UGURO CHE PRENDANO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI ACCULTURANDO CHI DEVE FARE TALI COMPITI, IN QUANTO SENBREREBBE CHE COSTORO NON CONOSCANO NEMMENO IL PARERE FATTO DALLA REGIONE IN MERITO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVE EVIDENZIANO LA DIFFERENZA TRA IL COMMA 20 E IL COMMA 25, MA EVIDENTEMENTE NON LA CONOSCEVANO E LA COSA E’ MOLTO GRAVE!!!

Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: mercoledì 29 dicembre 2021 12:06
A: ‘concetta.conti@iacp.pa.it’ <concetta.conti@iacp.pa.it>; ‘staff.commissario@iacp.pa.it’ <staff.commissario@iacp.pa.it>
Oggetto: Addante

QUESTO E’ IL PARERE CHE E’ MOLTO CHIARO PER CHIUNQUE CAPISCA UN MINIMO DI DIRITTO, I PARERI VANNO LETTI CON MOLTA ATTENZIONE DALLA PRIMA RIGA FINO ALL’ULTIMA.

INOLTRE IL TIZIO INTERESSATO HA ACQUISTATO UN ALLOGGIO DELLE POSTE; PER CUI NULLA VI DEVE O VE LO RICOMPRATE AL PREZZO IN CUI LO HA MESSO IN VENDITA, ALTRIMENI GLI LASCIATE LA LIBERATORIA CHE NON AVETE INTERESSE ALL’ACQUISTO!

IN QUANTO TALI ALLOGGI LE POSTE LI HANNO COSTRUITI UNICAMENTE PER I PROPRI DIPENDENTI E PER MAGGIORE CHIAREZZA VI ALLEGO ANCHE UN PARERE IN MERITO.

Pertanto, attendo una vostra cortese risposta con la massima urgenza.

Cordiali saluti

Annamaria Addante

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REGIONE SICILIA

Ufficio Legislativo e Legale

Pos. 3   Prot. N. 3314 – 3.06.11 
Oggetto: EDILIZIA  – Edilizia popolare – cessione di alloggi ed estinzione del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione. 
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

PALERMO

1 – Con nota 27-12-2005, n. 141390 del Servizio demanio e patrimonio immobiliare, codesto Dipartimento premette di aver proceduto sin dal 1998 a cedere in favore degli assegnatari gli alloggi popolari acquistati ai sensi delle leggi regionali nn. 54/1985 e 8/1994.

Come prescritto dal comma 20 dell’articolo unico della legge n. 560/1993 il contratto di cessione prevedeva il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione d’uso di tali alloggi per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto d’acquisto e, comunque, fino al pagamento dell’intero prezzo nonché il diritto di prelazione da parte degli IACP e loro consorzi, comunque denominati, in caso di vendita.

Con l’articolo 19, comma 9, della legge regionale n. 4/2003 il predetto termine decennale è stato ridotto a cinque anni. Posto che numerosi proprietari di tali alloggi sono addivenuti nella determinazione di alienare a loro volta gli appartamenti gravati di diritto di prelazione e non avendo comunque codesta Amministrazione intenzione di rientrarne in possesso, viene richiesta allo Scrivente la corretta interpretazione da dare alla legge n. 560/1993 in ordine alla richiesta da parte dell’Amministrazione di un corrispettivo per la rinuncia alla prelazione.

Alla richiesta di parere sono allegate due note dell’Agenzia del Demanio, (28-10-2005, n. 54293 e 13-12-2005, n. 61607) con le quali, aderendo alla circolare dell’Assessorato regionale dei ll.pp. 18-2-1994, n. 458, si dispone che la previsione del versamento di una somma ad estinzione del diritto di prelazione sia consentita dal comma 25 dell’art. unico della l. n. 560/993 soltanto nel caso di prelazione prevista dall’art. 28 della legge n. 513/1977 e non già negli altri casi cui fa riferimento il precedente comma 20.

2- Anche quest’Ufficio aderisce all’interpretazione sopra prospettata.

La legge n. 560/1993 nel prevedere, al comma 20, una prelazione dell’ente assegnatario nei confronti dei successivi acquirenti degli alloggi ceduti, non contempla alcuna possibilità per il venditore di eludere tale prelazione; al contrario, il successivo comma 25 consente di estinguerla versando un importo pari al 10% del valore dell’immobile calcolato sulla base degli estimi catastali ma esclusivamente per la cessione di immobili di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il diverso trattamento previsto dal comma 25 per l’estinzione del diritto di prelazione “di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513” rispetto alla prelazione prevista dal precedente comma 20 non è, invero, del tutto chiara ma può collegarsi, probabilmente, al fatto che l’art. 28 della legge n. 513/1977, collegava il diritto di prelazione all’ipotesi di alienazione dell’alloggio il cui prezzo fosse determinato ai sensi del precedente quinto comma.
In conclusione, nel caso di successiva vendita degli alloggi in questione, l’Amministrazione titolare del diritto di prelazione potrà determinarsi in ordine all’opportunità di esercitare o meno tale diritto in entrambe le ipotesi di cui ai comma 20 e 25 della l. n. 560/1993 ma soltanto nella seconda potrà condizionare la propria rinuncia al pagamento dell’importo previsto a titolo di riscatto.

*****

OLTRETUTTO IL ROGITO QUI IN BASSO ALLEGATO NON CITA NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE!

IACP-PALERMO IACP PALERMO!

5 pensieri su “ANCHE LA REGIONE SICILIA SBAGLIA, SI CHIAMA APPROPIAZIONE INDEBITA

  1. Pippo

    Salve Sign.ra Ardente, sono un inquilino dell’Ater Pr. di Rm, perdoni la mia ignoranza, ma le volevo fare una domanda in merito a questo argomento:
    https://www.google.it/amp/s/amp.romatoday.it/politica/affrancazioni-giunta-gualtieri-scioglie-vincolo-prezzo.html
    Dal Campidoglio arriva la svolta: “Via il vincolo sul prezzo se si è proprietari da 20 anni”:
    i proprietari di appartamenti inseriti all’interno dei quartieri nati con la legge 167/62 e convenzionati ex articolo 35 della legge 865/71, qualora fossero intenzionati a vendere o affittare, non dovranno più presentare istanza di affrancazione se proprietari da almeno 20 anni.
    Ciò significa che per i complessi laddove esiste il vincolo sul diritto di superficie ex articolo 35 della legge 865/71 , se l’ente é proprietaria da almeno 20 anni, potrebbe avvalersi del diritto di poter vendere, ho capito bene?
    Grazie
    Pippo

  2. addante Autore articolo

    ha capito male è esattamente il contrario ovvero chi ha il diritto di superfuicie che significa il proprietario del terreno dobe è stato costruito l’alloggio se sono passati 20 anni non potrà vantare più nessun diritto di superficie per cui il proprietario dell’alloggio, ma non lo era del terreno quando sarà fatta la delibera della giunta comunale potranno vendere tranquillamente il loro alloggio a chi gli pare senza pagare più l’affrancazione al comune.
    Il Sindaco Gualtieri ha fatto una cosa giusta!!!!

  3. Pippo

    Avevo capito bene, forse mi sono spiegato male io, si, ha fatto una cosa giusta, quindi ne potrá usufruire anche l’Ater di Rm, ma Montino quando la fá na cosa del genere, senza speranze proprio!! Grazie

  4. Pippo

    Speriamo ?!! Peró a Fiumicino c’è tutto n’altro approccio e n’altra mentalità e secondo me Montino non fará mai un passo del genere, per tutta una serie di motivazioni che risultano di facili intuizione. Grazie alle vostre parole , mi avete dato un briciolo di speranza ?

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