CARO DOTT. FOLLEGA, MA QUANDO FIRMI LE LETTERE VERIFICHI SE SONO STATE FATTE BENE SECONDO LE NORME VIGENTI?
TEMO PROPRIO DI NO, IN QUANTO A TALE SIGNORE INVECE DI 5 ANNI COME DICE LA LEGGE GLIE NE FATE PAGARE 9, INOLTRE LUI L’INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE LA DEVE PAGARE FINO AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.1 DEL 2020, PERCHE’ GLIE LA FAI PAGARE FINO
TINOLTRE, SAREBBE BUONA NORMA VERIFICARE I FASCICOLI E LE PRECEDENTI SANATORIE!!!
E SI LE PRECEDENTI SANATORIE PERCHE’ IL SIGNORE SONO 30 ANNI CHE HA OCCUPATO E LE HA FATTE TUTTE CHE FINE GLI AVETE FATTO FARE?
E QUESTO E’ IL MODO DI LAVORARE DEI NUOVI DIRIGENTI?
QUESTA E’ LA LEGGE, PURTROPPO ALL’ATER MANCANO DIRIGENTI LAUREATI IN LEGGE E QUESTI SONO I RISULTATI!!!
LA LEGGE N.1 DEL 2020 ART.22 COMMA 142, COSI DICE: 142. Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi contratti di locazione.


