QUESTE SONO ALCUNE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE 27 DEL 2006, CHE A MIOMODESTO PARE SONO VERAMENTE VERGOGNOSE E DIMOSTRANO LA MANCANZA DI CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DELLE LEGGI VIGENTI E DEI PIANI DI VENDITA GIA’ APPROVATI, UNA IGNORANZA ASSOLUTA
10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante.(13)
HAI CAPITO OCUUPANO NON SONO SANATI PERCHE’ HANNO OCCUPATO DOPO LA LEGGE DI SANATORIA O HANNO UN REDDITO ALTO, NON MI RIFERISCO A COLORO CHE NON HANNO SUPERATO LA SANATORIA DELLA LEGGE 18/2000, MA A COLORO CHE HANNO SUPERATO IL REDDITO DI PERMANENZA E GLI FANNO ACQUISTARE L’ALLOGGIO ALL’ASTA, MA CHE BRAVI STI POLITICI!!!
10bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo. (14)
QUESTA INVECE E’ UNA VERA E PROPRIA MARCHETTA POLITICA, BASTI VEDERE CHI NE GIOVERA’ DI TALE BENEFICIO, MA A PARTE QUESTO I POLITICI CHE SONO ALLA PISANA HANNO LA CAPACITA’ DI CAPIRE CIO’ CHE VOTANO?
PERCHE’ TALE EMENDAMENTO E’ UNA VERA PORCATA IN QUANTO CI SONO PERSONE CHE HANNO GIA’ PAGATO IL 100 X 100 DELLA QUOTA PREVISTA PER ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, PER CUI DIVENTA UNA VERGOGNOSA DISCRIMINAZIONE E POI GLIE LA FANNO PAGARE PURE A RATE,NON CE POSSO CREDERE, MA COME L’ATER STA IN FALLIMENTO E INVECE DI FARGLI ENTRARE I SOLDI GLIE LI TOLGONO?
A YURI TROMBETTI,MA CHE RAPPRESENTANTE DELLA CASA SEI SE PERMETTI CERTE MARCHETTE?
1 ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta. (14d)
1 quater. Gli enti gestori durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento. (14d)
